Nuova Legge Regionale in Lombardia sulla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro: Tutte le Novità della L.R. 4/2026

La Regione Lombardia ha introdotto un’importante riforma per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rafforzare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Con la Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, cambiano le regole per l’erogazione dei corsi di formazione previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Ecco una guida completa su cosa cambia per i soggetti formatori, le aziende e i datori di lavoro. 1. Il Nuovo Elenco Regionale dei Soggetti Formatori Per garantire standard qualitativi elevati, la normativa istituisce un elenco regionale ufficiale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza. Solo l’iscrizione a questo elenco abiliterà all’erogazione dei corsi validi sul territorio lombardo. L’elenco è suddiviso in tre specifiche sezioni: I requisiti per l’iscrizione nelle sezioni II e III includono: 2. Piattaforma Informatica e Obblighi di Tracciamento Il cuore della L.R. 4/2026 è la digitalizzazione e il controllo. Verrà creata un’apposita piattaforma informatica regionale per tracciare tutti i corsi di formazione. Le ATS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro avranno accesso diretto a questa piattaforma per programmare le ispezioni. Sia i soggetti formatori sia i datori di lavoro che erogano direttamente la formazione ai propri dipendenti avranno nuovi obblighi tassativi: 3. Le Nuove Sanzioni per chi non rispetta le regole Le sanzioni, erogate dalle ATS, sono state inasprite per scoraggiare la formazione non a norma o “fittizia”. Ecco le multe previste per i trasgressori: Come verranno impiegati i proventi delle multe? La Regione ha stabilito che i fondi derivanti da queste sanzioni non andranno dispersi, ma verranno reinvestiti. In particolare, finanzieranno attività di formazione del personale, iniziative di sensibilizzazione della popolazione, studi e ricerche sul tema della sicurezza, oltre a coprire i costi di gestione della piattaforma informatica stessa. Nota per l’adeguamento: Le disposizioni operative su iscrizioni e piattaforma entreranno gradualmente in vigore a seguito delle relative delibere della Giunta Regionale, previste entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Si consiglia a tutti i datori di lavoro e agli enti di formazione di iniziare a verificare i propri requisiti per non farsi trovare impreparati.
Rafforzamento della formazione RLS: aggiornamento obbligatorio anche per le piccole imprese

Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025 ha approvato un decreto che rafforza la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), introducendo l’obbligo di aggiornamento periodico anche per le aziende con meno di 15 dipendenti.Una misura che estende la tutela della sicurezza sul lavoro a tutte le realtà produttive, comprese le microimprese. Cosa cambia dal 28 ottobre 2025 L’aggiornamento periodico della formazione RLS diventa ora obbligatorio per tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni.Le imprese che occupano meno di 15 dipendenti dovranno quindi assicurare al proprio RLS la partecipazione ai corsi di aggiornamento con cadenza regolare, come previsto dal nuovo decreto. Implicazioni operative per le imprese Per le aziende con meno di 15 dipendenti, l’aggiornamento RLS non è più facoltativo, ma un obbligo di legge.Adeguarsi tempestivamente significa non solo rispettare la normativa, ma anche migliorare la prevenzione e la cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione. 👉 Per maggiori informazioni o per organizzare i corsi di aggiornamento RLS, contatta Ghiro Academy all’indirizzo:📧 formazione@ghiroacademy.it
FAQ ACCORDO STATO REGIONI

ACSR – Rep. Atti n° 59/CSR del 17 aprile 2025 – Gazzetta Ufficiale n°119 del 24-5-2025 “Formazione Salute e Sicurezza”Sub area salute e sicurezza sul lavoro della Commissione Salute – gruppo tematico formazione 1) Come va intesa la clausola introdotta per la provincia autonoma di Bolzano: “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico- sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in Accordo SR con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”. La Conferenza Stato Regioni ha riconosciuto alla Provincia autonoma di Bolzano una sua specificità territoriale e, pertanto, ha consentito la realizzazione di percorsi formativi in deroga ai requisiti che l’ACSR del 17/4/2025 ha sancito.Le Regioni per evitare effetti distorsivi hanno condiviso che gli attestati relativi alla realizzazione di detti percorsi sperimentali non troveranno riconoscimento se non nel territorio della provincia di Bolzano. Questo per evitare che percorsi in e-learning proposti dalla provincia di Bolzano siano seguiti da qualsiasi territorio in deroga alle regole definite nel nuovo ACSR. 2) Gli attestati che saranno rilasciati per i corsi erogati in deroga all’Accordo SR 59/25 nella provincia autonoma di Bolzano saranno validi nelle altre Regioni? No. Poiché l’Accordo SR 59/2025 riconosce, in premessa, una specificità territoriale alla PA di Bolzano consentendo, in accordo con il MLPS, l’erogazione di progetti pilota, in via sperimentale, questi non saranno riconosciuti validi nelle altre Regioni/PA (rif. “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in Accordo SR con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione.”). 3) Come va intesa la clausola di salvaguardia generale che consente alle Regioni e alle Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più “favorevoli” in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Operativamente più favorevole cosa significa? Ad es. un maggior utilizzo di presenza o corsi pratici rispetto a VDC sincrona o e-learning? La clausola, seppur in forme diverse, era già ricompresa in Accordi Stato-Regioni precedenti e, in sostanza, riproduce il potere discrezionale delle Regioni a recepire con propri atti normativi il contenuto del nuovo ACSR. 4) L’ACSR definisce “Strutture di formazione o di servizio di diretta emanazione: la struttura deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dall’associazione sindacale dei datori di lavoro”.Come si traduce praticamente:a) La quota percentuale prevalente deve essere di proprietà dell’Associazione, ovvero l’Associazione deve disporre di una quota che può essere anche inferiore al 51% ma deve essere superiore alla quota detenuta dagli altri soci?b) La struttura di formazione è una società controllata con una quota prevalente (da intendersi comealla lett. a) da una società a sua volta posseduta (al 100%) dall’Associazione? c) La struttura di formazione è di diretta emanazione di una società di Servizi la cui quota prevalente è detenuta da un’altra società di Servizi di natura consortile (scrl) i cui soci sono le imprese artigiane associate e di cui l’Associazione ne possiede il controllo giacché, a norma di Statuto, nomina componenti il Consiglio di amministrazione?d) Le associazioni o gli organismi paritetici possono esternalizzare i servizi di formazione utilizzando società loro associate, ma non partecipate o di proprietà (ed esempio delegando il ruolo di responsabile di progetto formativo o la gestione dell’erogazione dei corsi, mantenendo il controllo sugli stessi, ad esempio tramite piattaforme informatiche)? Il punto 1.3 dell’Accordo SR 59/2025 individua gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale quali soggetti formatori ope legis.Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori dovranno essere inserite nell’istituendorepertorio/elenco di cui al punto 1 e devono possedere specifici requisiti indicati dall’Accordo SR, che sino alla data dell’emanazione dell’atto di cui al punto 1 dovranno essere autocertificati.Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare leattività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori. Fermo restando la necessità di approfondimenti caso per caso anche con riferimento alle regole di diritto societario, si ritiene che nei casi a), b) e c) possa essere riconosciuta la diretta emanazione; nel caso d) il requisito di diretta emanazione non sarebbe soddisfatto. 5) Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no? No. Il punto 10 dell’Accordo SR 221 del 21 dicembre 2011 prevedeva disposizioni transitorie e valide in fase di prima applicazione . La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025. 6) L’autocertificazione per le associazioni di categoria a chi va presentata? L’autocertificazione prevista dal punto 1.3 parte I dell’Accordo SR 59/2025 deve essere esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza ovvero ai soggetti che richiedono la progettazione o l’erogazione del corso di formazione. 7) Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e si è formato secondo ACSR 2011 prima del 24 maggio2025, matura un credito formativo per il corso datore di lavoro?