GHR Group: oltre 50 anni di esperienza al servizio delle imprese

Il nostro gruppo Consulenza del lavoro, sicurezza e formazione.Un unico partner per le imprese. GHR Group supporta imprese di ogni dimensione nella gestione delle persone, della sicurezza, della formazione e degli obblighi normativi. Un modello multidisciplinare che integra competenze diverse in un’unica struttura, per semplificare i processi e ridurre i rischi. Scopri GHR Group → 50+ Anni di esperienza 3 Aree di attività integrate 1 Unico interlocutore ∞ Aggiornamento normativo continuo 📈 La nostra evoluzione Nati nell’ambito della consulenza del lavoro, abbiamo ampliato progressivamente le nostre competenze per rispondere alla crescente complessità normativa e organizzativa delle imprese. Oggi GHR Group integra consulenza giuslavoristica, sicurezza sul lavoro, formazione aziendale e compliance in un modello unico, eliminando la frammentazione dei fornitori e garantendo continuità nella gestione dei processi. ⚙️ I nostri servizi 👥 Consulenza del lavoro e gestione del personale Elaborazione paghe, adempimenti contributivi, contrattualistica e consulenza giuslavoristica. Gestione completa e conforme alla normativa vigente, con aggiornamento costante. Scopri di più → 🛡️ Sicurezza sul lavoro Valutazione dei rischi, redazione DVR, incarichi RSPP, sorveglianza sanitaria, prevenzione incendi, HACCP e analisi tecniche. Conformità normativa e riduzione del rischio operativo. Scopri di più → 🎓 Formazione aziendale Percorsi formativi obbligatori e specialistici, in aula, online e in e-learning. Formazione finanziata tramite fondi interprofessionali e bandi, con programmi personalizzati. I nostri corsi → 📜 Compliance, certificazioni e sostenibilità Sistemi di gestione ISO, SA8000, UNI/PdR 125, GDPR, Modello 231, NIS2, AI Act, whistleblowing. Percorsi di sostenibilità ambientale e sociale. Scopri di più → 🤝 Il nostro approccio 🔗 Integrazione multidisciplinare Le imprese operano in un contesto normativo in costante evoluzione, con adempimenti complessi e responsabilità crescenti. Il nostro modello si basa sulla collaborazione tra professionisti specializzati che condividono informazioni e competenze in modo strutturato: consulenti del lavoro, tecnici della sicurezza, formatori e specialisti della compliance lavorano insieme per offrire soluzioni operative concrete, migliorare l’efficienza interna e ridurre tempi e margini di errore. 👤 Le persone al centro Il valore del gruppo è rappresentato dalle competenze dei professionisti che ne fanno parte. Lavoriamo in modo integrato tra aree diverse per garantire continuità di servizio e una visione unitaria. Questo approccio consente di costruire relazioni stabili con le imprese e una gestione più efficace delle loro esigenze nel tempo. ✅ Perché scegliere GHR Group 🏆 Esperienza pluridecennale Oltre 50 anni di consulenza alle imprese del territorio 🔄 Gestione coordinata Lavoro, sicurezza, formazione e compliance in un’unica struttura 📐 Approccio operativo Orientato alla soluzione dei problemi, non alla teoria 📰 Aggiornamento costante Monitoraggio continuo delle evoluzioni normative 🤝 Un unico interlocutore Meno fornitori, più coerenza e continuità di servizio ⚖️ Competenze integrate Giuslavoristiche, tecniche e normative in sinergia Vuoi saperne di più? Contattaci per scoprire come GHR Group può supportare la tua impresa nella gestione del lavoro, della sicurezza e della compliance. Contattaci Visita ghrgroup.it →
Nuova Legge Regionale in Lombardia sulla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro: Tutte le Novità della L.R. 4/2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le FAQ ufficiali sull’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, elaborate da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni. In questa guida abbiamo raccolto e organizzato per tema le domande più rilevanti, con risposte chiare e operative per aziende, datori di lavoro, enti formatori e professionisti della sicurezza. 🏛️ Accreditamento degli enti formatori L’accreditamento regionale è valido su tutto il territorio nazionale? No. L’accreditamento ha valenza esclusivamente territoriale: è valido solo nella Regione o Provincia autonoma in cui è stato ottenuto. Un ente formatore accreditato in Lombardia, ad esempio, non può erogare corsi in Veneto senza ottenere un accreditamento specifico in quella Regione. Gli attestati di formazione, invece, se emessi in conformità all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale. Un soggetto formatore nazionale deve accreditarsi in ogni Regione? Sì. I soggetti formatori che intendono operare in più Regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna di esse. Fanno eccezione i soggetti formatori “di diritto” individuati dall’Accordo (organismi paritetici, associazioni datoriali, ordini professionali, ecc.), che possono operare nei rispettivi ambiti di competenza. 📄 Requisiti degli attestati di formazione Quali sono i contenuti obbligatori dell’attestato? L’Accordo 59/2025 elenca i requisiti minimi: Denominazione del soggetto formatore Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale) Tipologia di corso con riferimento normativo e durata Modalità di erogazione del corso Firma del legale rappresentante o suoi incaricati (preferibilmente digitale) Data e luogo È obbligatorio inserire la firma del docente o il codice ATECO? No a entrambi. La firma del docente o del responsabile del progetto formativo può essere inserita come elemento aggiuntivo facoltativo. Allo stesso modo, il codice ATECO non è obbligatorio nell’attestato, ma può essere aggiunto come informazione integrativa. 📋 Organizzazione dei corsi e classificazione ATECO È possibile organizzare corsi con aziende di settori ATECO diversi? Sì, a determinate condizioni. Il percorso formativo deve essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali. È possibile raggruppare partecipanti di settori diversi all’interno della stessa classe di rischio, purché: I partecipanti svolgano mansioni comparabili Siano garantiti contenuti formativi coerenti con i rischi specifici I corsi interaziendali restano ammessi a condizione che vi sia reale omogeneità tra mansioni e rischi dei lavoratori coinvolti. 🎓 Credito formativo e validità dei corsi Il credito formativo ha una scadenza massima? Sì. La validità del credito formativo per i corsi abilitanti non può superare i 10 anni. Questa regola si applica a tutte le figure coinvolte, inclusi i datori di lavoro RSPP e gli addetti alla gestione delle emergenze. Cosa succede se l’aggiornamento è tardivo ma entro i 10 anni? Entro il termine dei 10 anni, anche un aggiornamento tardivo consente di tornare a esercitare la funzione. Superato il limite decennale, il titolo perde completamente efficacia e il corso deve essere ripetuto integralmente. ⚠️ Attenzione: superati i 10 anni senza aggiornamento, non basta un semplice corso di aggiornamento — serve rifare l’intero percorso formativo. La formazione pregressa è riconosciuta? I percorsi svolti in vigenza dei precedenti Accordi (2011, 2012) sono riconosciuti con credito formativo totale. Per le nuove tipologie di attrezzature (carroponte, CMM, raccogli-frutta), il riconoscimento è possibile solo se i contenuti sono integralmente conformi al nuovo Accordo. In caso contrario, il corso deve essere ripetuto per intero — non è ammessa integrazione parziale. ⏰ Tempistiche della formazione È ancora possibile completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione? No. La formazione deve essere erogata contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, al cambio mansione o all’introduzione di nuove attrezzature (art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008). La possibilità dei 60 giorni, prevista in via transitoria dal precedente Accordo 2011, non è più applicabile. 👷 Formazione del preposto Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto? L’aggiornamento è ora biennale (ogni 2 anni), con durata minima di 6 ore, come previsto dall’art. 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008. 👉 Approfondisci: Formazione preposti — novità 2025 Entro quando deve aggiornarsi un preposto formato prima del 19 maggio 2023? I preposti che hanno frequentato il corso da più di 2 anni rispetto al 19 maggio 2025 devono effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi, ossia entro il 19 maggio 2026. E se il preposto si è formato tra il 19 maggio 2023 e il 19 maggio 2025? Si applica la nuova periodicità biennale calcolata a partire dal 19 maggio 2025 (data di entrata in vigore dell’Accordo). 👔 Formazione del datore di lavoro Chi ha fatto il corso Dirigenti deve rifare il corso Datore di Lavoro? No. Chi ha frequentato il corso Dirigenti (16 ore) ed assume successivamente il ruolo di datore di lavoro è esonerato dal corso DDL. Dovrà semplicemente effettuare l’aggiornamento quinquennale. Il corso Datore di Lavoro può essere svolto in e-learning? No. La formazione del DDL è ammessa in modalità online solo tramite videoconferenza sincrona. L’e-learning asincrono non è consentito. 💻 Modalità di erogazione: e-learning e videoconferenza Quando è ammessa la videoconferenza sincrona? La videoconferenza sincrona è ammessa per la parte teorica dei corsi. Non è consentita nei casi in cui siano previste esercitazioni pratiche. Per la formazione sulle attrezzature e per gli ambienti confinati è richiesto lo svolgimento integrale in presenza. L’aggiornamento sulle attrezzature può essere fatto in videoconferenza? No. Sia la formazione iniziale sia l’aggiornamento per le attrezzature devono svolgersi esclusivamente in presenza fisica. Non è consentito l’uso di videoconferenza sincrona né di e-learning. 🔧 Formazione sulle attrezzature di lavoro Quali nuove attrezzature sono state introdotte? Il nuovo Accordo introduce percorsi obbligatori per: Carroponte — modulo teorico-tecnico + modulo pratico (le gru a bandiera NON sono incluse) Caricatore per movimentazione materiali (CMM) — 8 ore, aggiornamento quinquennale Macchine raccogli-frutta (CRF) — 8 ore, aggiornamento quinquennale di 4 ore I corsi su carroponte o CMM fatti prima dell’Accordo sono validi? Solo se i contenuti sono integralmente conformi al nuovo Accordo 59/2025. Il riconoscimento non è parziale: se manca anche solo una parte dei contenuti, non è prevista integrazione — il corso va ripetuto per intero. La verifica finale per le attrezzature deve essere individuale? Sì. La prova
Rafforzamento della formazione RLS: aggiornamento obbligatorio anche per le piccole imprese

Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025 ha approvato un decreto che rafforza la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), introducendo l’obbligo di aggiornamento periodico anche per le aziende con meno di 15 dipendenti. Una misura che estende la tutela della sicurezza sul lavoro a tutte le realtà produttive, comprese le microimprese. 🔄 Cosa cambia dal 28 ottobre 2025 L’aggiornamento periodico della formazione RLS diventa ora obbligatorio per tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni. Le imprese che occupano meno di 15 dipendenti dovranno quindi assicurare al proprio RLS la partecipazione ai corsi di aggiornamento con cadenza regolare, come previsto dal nuovo decreto. 🏢 Implicazioni operative per le imprese Per le aziende con meno di 15 dipendenti, l’aggiornamento RLS non è più facoltativo, ma un obbligo di legge. Adeguarsi tempestivamente significa non solo rispettare la normativa, ma anche migliorare la prevenzione e la cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione. ✅ In sintesi: anche le microimprese (< 15 dipendenti) devono ora garantire l’aggiornamento periodico della formazione RLS — non è più una scelta facoltativa. Organizza l’aggiornamento RLS Per maggiori informazioni o per organizzare i corsi di aggiornamento RLS, contatta Ghiro Academy. 📧 formazione@ghiroacademy.it 📞 0332 804760 👉 Contattaci
FAQ ACCORDO STATO REGIONI

ACSR – Rep. Atti n° 59/CSR del 17 aprile 2025 – Gazzetta Ufficiale n°119 del 24-5-2025 “Formazione Salute e Sicurezza”Sub area salute e sicurezza sul lavoro della Commissione Salute – gruppo tematico formazione 1) Come va intesa la clausola introdotta per la provincia autonoma di Bolzano: “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico- sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in Accordo SR con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”. La Conferenza Stato Regioni ha riconosciuto alla Provincia autonoma di Bolzano una sua specificità territoriale e, pertanto, ha consentito la realizzazione di percorsi formativi in deroga ai requisiti che l’ACSR del 17/4/2025 ha sancito.Le Regioni per evitare effetti distorsivi hanno condiviso che gli attestati relativi alla realizzazione di detti percorsi sperimentali non troveranno riconoscimento se non nel territorio della provincia di Bolzano. Questo per evitare che percorsi in e-learning proposti dalla provincia di Bolzano siano seguiti da qualsiasi territorio in deroga alle regole definite nel nuovo ACSR. 2) Gli attestati che saranno rilasciati per i corsi erogati in deroga all’Accordo SR 59/25 nella provincia autonoma di Bolzano saranno validi nelle altre Regioni? No. Poiché l’Accordo SR 59/2025 riconosce, in premessa, una specificità territoriale alla PA di Bolzano consentendo, in accordo con il MLPS, l’erogazione di progetti pilota, in via sperimentale, questi non saranno riconosciuti validi nelle altre Regioni/PA (rif. “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in Accordo SR con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione.”). 3) Come va intesa la clausola di salvaguardia generale che consente alle Regioni e alle Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più “favorevoli” in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Operativamente più favorevole cosa significa? Ad es. un maggior utilizzo di presenza o corsi pratici rispetto a VDC sincrona o e-learning? La clausola, seppur in forme diverse, era già ricompresa in Accordi Stato-Regioni precedenti e, in sostanza, riproduce il potere discrezionale delle Regioni a recepire con propri atti normativi il contenuto del nuovo ACSR. 4) L’ACSR definisce “Strutture di formazione o di servizio di diretta emanazione: la struttura deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dall’associazione sindacale dei datori di lavoro”.Come si traduce praticamente:a) La quota percentuale prevalente deve essere di proprietà dell’Associazione, ovvero l’Associazione deve disporre di una quota che può essere anche inferiore al 51% ma deve essere superiore alla quota detenuta dagli altri soci?b) La struttura di formazione è una società controllata con una quota prevalente (da intendersi comealla lett. a) da una società a sua volta posseduta (al 100%) dall’Associazione? c) La struttura di formazione è di diretta emanazione di una società di Servizi la cui quota prevalente è detenuta da un’altra società di Servizi di natura consortile (scrl) i cui soci sono le imprese artigiane associate e di cui l’Associazione ne possiede il controllo giacché, a norma di Statuto, nomina componenti il Consiglio di amministrazione?d) Le associazioni o gli organismi paritetici possono esternalizzare i servizi di formazione utilizzando società loro associate, ma non partecipate o di proprietà (ed esempio delegando il ruolo di responsabile di progetto formativo o la gestione dell’erogazione dei corsi, mantenendo il controllo sugli stessi, ad esempio tramite piattaforme informatiche)? Il punto 1.3 dell’Accordo SR 59/2025 individua gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale quali soggetti formatori ope legis.Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori dovranno essere inserite nell’istituendorepertorio/elenco di cui al punto 1 e devono possedere specifici requisiti indicati dall’Accordo SR, che sino alla data dell’emanazione dell’atto di cui al punto 1 dovranno essere autocertificati.Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare leattività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori. Fermo restando la necessità di approfondimenti caso per caso anche con riferimento alle regole di diritto societario, si ritiene che nei casi a), b) e c) possa essere riconosciuta la diretta emanazione; nel caso d) il requisito di diretta emanazione non sarebbe soddisfatto. 5) Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no? No. Il punto 10 dell’Accordo SR 221 del 21 dicembre 2011 prevedeva disposizioni transitorie e valide in fase di prima applicazione . La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025. 6) L’autocertificazione per le associazioni di categoria a chi va presentata? L’autocertificazione prevista dal punto 1.3 parte I dell’Accordo SR 59/2025 deve essere esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza ovvero ai soggetti che richiedono la progettazione o l’erogazione del corso di formazione. 7) Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e si è formato secondo ACSR 2011 prima del 24 maggio2025, matura un credito formativo per il corso datore di lavoro?