Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le FAQ ufficiali sull’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, elaborate da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni.
In questa guida abbiamo raccolto e organizzato per tema le domande più rilevanti, con risposte chiare e operative per aziende, datori di lavoro, enti formatori e professionisti della sicurezza.
In questa guida abbiamo raccolto e organizzato per tema le domande più rilevanti, con risposte chiare e operative per aziende, datori di lavoro, enti formatori e professionisti della sicurezza.
🏛️ Accreditamento degli enti formatori
L’accreditamento regionale è valido su tutto il territorio nazionale?
No. L’accreditamento ha valenza esclusivamente territoriale: è valido solo nella Regione o Provincia autonoma in cui è stato ottenuto. Un ente formatore accreditato in Lombardia, ad esempio, non può erogare corsi in Veneto senza ottenere un accreditamento specifico in quella Regione.
Gli attestati di formazione, invece, se emessi in conformità all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale.
Gli attestati di formazione, invece, se emessi in conformità all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale.
Un soggetto formatore nazionale deve accreditarsi in ogni Regione?
Sì. I soggetti formatori che intendono operare in più Regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna di esse. Fanno eccezione i soggetti formatori “di diritto” individuati dall’Accordo (organismi paritetici, associazioni datoriali, ordini professionali, ecc.), che possono operare nei rispettivi ambiti di competenza.
📄 Requisiti degli attestati di formazione
Quali sono i contenuti obbligatori dell’attestato?
L’Accordo 59/2025 elenca i requisiti minimi:
- Denominazione del soggetto formatore
- Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale)
- Tipologia di corso con riferimento normativo e durata
- Modalità di erogazione del corso
- Firma del legale rappresentante o suoi incaricati (preferibilmente digitale)
- Data e luogo
È obbligatorio inserire la firma del docente o il codice ATECO?
No a entrambi. La firma del docente o del responsabile del progetto formativo può essere inserita come elemento aggiuntivo facoltativo. Allo stesso modo, il codice ATECO non è obbligatorio nell’attestato, ma può essere aggiunto come informazione integrativa.
📋 Organizzazione dei corsi e classificazione ATECO
È possibile organizzare corsi con aziende di settori ATECO diversi?
Sì, a determinate condizioni. Il percorso formativo deve essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali. È possibile raggruppare partecipanti di settori diversi all’interno della stessa classe di rischio, purché:
- I partecipanti svolgano mansioni comparabili
- Siano garantiti contenuti formativi coerenti con i rischi specifici
🎓 Credito formativo e validità dei corsi
Il credito formativo ha una scadenza massima?
Sì. La validità del credito formativo per i corsi abilitanti non può superare i 10 anni. Questa regola si applica a tutte le figure coinvolte, inclusi i datori di lavoro RSPP e gli addetti alla gestione delle emergenze.
Cosa succede se l’aggiornamento è tardivo ma entro i 10 anni?
Entro il termine dei 10 anni, anche un aggiornamento tardivo consente di tornare a esercitare la funzione. Superato il limite decennale, il titolo perde completamente efficacia e il corso deve essere ripetuto integralmente.
⚠️ Attenzione: superati i 10 anni senza aggiornamento, non basta un semplice corso di aggiornamento — serve rifare l’intero percorso formativo.
La formazione pregressa è riconosciuta?
I percorsi svolti in vigenza dei precedenti Accordi (2011, 2012) sono riconosciuti con credito formativo totale. Per le nuove tipologie di attrezzature (carroponte, CMM, raccogli-frutta), il riconoscimento è possibile solo se i contenuti sono integralmente conformi al nuovo Accordo. In caso contrario, il corso deve essere ripetuto per intero — non è ammessa integrazione parziale.
⏰ Tempistiche della formazione
È ancora possibile completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione?
No. La formazione deve essere erogata contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, al cambio mansione o all’introduzione di nuove attrezzature (art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008). La possibilità dei 60 giorni, prevista in via transitoria dal precedente Accordo 2011, non è più applicabile.
👷 Formazione del preposto
Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto?
L’aggiornamento è ora biennale (ogni 2 anni), con durata minima di 6 ore, come previsto dall’art. 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008.
👉 Approfondisci: Formazione preposti — novità 2025
👉 Approfondisci: Formazione preposti — novità 2025
Entro quando deve aggiornarsi un preposto formato prima del 19 maggio 2023?
I preposti che hanno frequentato il corso da più di 2 anni rispetto al 19 maggio 2025 devono effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi, ossia entro il 19 maggio 2026.
E se il preposto si è formato tra il 19 maggio 2023 e il 19 maggio 2025?
Si applica la nuova periodicità biennale calcolata a partire dal 19 maggio 2025 (data di entrata in vigore dell’Accordo).
👔 Formazione del datore di lavoro
Chi ha fatto il corso Dirigenti deve rifare il corso Datore di Lavoro?
No. Chi ha frequentato il corso Dirigenti (16 ore) ed assume successivamente il ruolo di datore di lavoro è esonerato dal corso DDL. Dovrà semplicemente effettuare l’aggiornamento quinquennale.
Il corso Datore di Lavoro può essere svolto in e-learning?
No. La formazione del DDL è ammessa in modalità online solo tramite videoconferenza sincrona. L’e-learning asincrono non è consentito.
💻 Modalità di erogazione: e-learning e videoconferenza
Quando è ammessa la videoconferenza sincrona?
La videoconferenza sincrona è ammessa per la parte teorica dei corsi. Non è consentita nei casi in cui siano previste esercitazioni pratiche. Per la formazione sulle attrezzature e per gli ambienti confinati è richiesto lo svolgimento integrale in presenza.
L’aggiornamento sulle attrezzature può essere fatto in videoconferenza?
No. Sia la formazione iniziale sia l’aggiornamento per le attrezzature devono svolgersi esclusivamente in presenza fisica. Non è consentito l’uso di videoconferenza sincrona né di e-learning.
🔧 Formazione sulle attrezzature di lavoro
Quali nuove attrezzature sono state introdotte?
Il nuovo Accordo introduce percorsi obbligatori per:
- Carroponte — modulo teorico-tecnico + modulo pratico (le gru a bandiera NON sono incluse)
- Caricatore per movimentazione materiali (CMM) — 8 ore, aggiornamento quinquennale
- Macchine raccogli-frutta (CRF) — 8 ore, aggiornamento quinquennale di 4 ore
I corsi su carroponte o CMM fatti prima dell’Accordo sono validi?
Solo se i contenuti sono integralmente conformi al nuovo Accordo 59/2025. Il riconoscimento non è parziale: se manca anche solo una parte dei contenuti, non è prevista integrazione — il corso va ripetuto per intero.
La verifica finale per le attrezzature deve essere individuale?
Sì. La prova pratica finale deve essere individuale. Per i docenti dei moduli pratici è richiesta un’esperienza almeno triennale nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature.
⛑️ Ambienti confinati e sospetti di inquinamento
La formazione per ambienti confinati è obbligatoria?
Sì, per tutti i lavoratori, preposti e operatori che svolgono attività in spazi confinati (serbatoi, pozzi, condotte, silos). Il corso prevede parte teorica e pratica, da svolgere integralmente in presenza.
Il contenuto sugli APVR è sempre obbligatorio nel corso ambienti confinati?
Non necessariamente. Il punto di partenza è il progetto formativo, basato sull’analisi dei fabbisogni e sul DVR aziendale. Se l’azienda prevede che non sarà necessario l’uso dell’APVR, quel contenuto può non essere incluso.
✅ Verifica finale e tracciabilità
La verifica finale è obbligatoria anche per i corsi di aggiornamento?
Sì. La verifica finale dell’apprendimento è obbligatoria per tutti i corsi, compresi quelli di aggiornamento. Il soggetto formatore deve garantire la tracciabilità dell’esito attraverso verbali e documentazione archiviata.
Come si verifica l’efficacia formativa nelle aziende senza riunione periodica?
La verifica in riunione periodica si applica solo dove è obbligatoria (aziende con più di 15 lavoratori). Negli altri casi, il datore di lavoro può usare le modalità alternative del punto 7, parte IV dell’Accordo: questionari di autovalutazione e osservazione diretta.
📅 Periodo transitorio e data di entrata in vigore
Quando è entrato in vigore l’Accordo Stato-Regioni 2025?
Le FAQ indicano il 19 maggio 2025 (pubblicazione sul sito del Ministero). L’Accordo stesso, però, nella Parte VII indica l’entrata in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (24 maggio 2025).
⚠️ Nota: la questione 19 vs 24 maggio resta oggetto di dibattito interpretativo. Ai fini cautelativi, molti operatori adottano la data anteriore del 19 maggio.
Cosa si poteva fare nel periodo transitorio?
Durante i 12 mesi dall’entrata in vigore (fino a maggio 2026) era consentito avviare corsi secondo le regole dei precedenti Accordi. Dal 19 maggio 2026 tutti i corsi devono essere pienamente conformi al nuovo Accordo 59/2025.
Nella fase transitoria si applicavano le nuove regole su videoconferenza e verifiche?
No. Nel periodo transitorio erano vigenti le regole precedenti. Le nuove disposizioni su soggetti formatori, modalità, durate, videoconferenza e verifiche si applicano ai corsi avviati a partire dalla fine del periodo transitorio.
🗂️ Custodia della documentazione
Chi deve conservare la documentazione dei corsi?
L’obbligo di custodia dipende dal soggetto formatore individuato per ciascun corso. Può essere il datore di lavoro (quando eroga direttamente la formazione) oppure uno degli altri soggetti formatori indicati dall’Accordo.
📚 Riferimenti normativi
- Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025)
- FAQ Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 (52 quesiti)
- FAQ Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 6 agosto 2025 (63 quesiti)
- D.Lgs. 81/2008, art. 37
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