ACSR – Rep. Atti n° 59/CSR del 17 aprile 2025 – Gazzetta Ufficiale n°119 del 24-5-2025 “Formazione Salute e Sicurezza”
Sub area salute e sicurezza sul lavoro della Commissione Salute – gruppo tematico formazione
1) Come va intesa la clausola introdotta per la provincia autonoma di Bolzano: “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico- sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in Accordo SR con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”.
La Conferenza Stato Regioni ha riconosciuto alla Provincia autonoma di Bolzano una sua specificità territoriale e, pertanto, ha consentito la realizzazione di percorsi formativi in deroga ai requisiti che l’ACSR del 17/4/2025 ha sancito.
Le Regioni per evitare effetti distorsivi hanno condiviso che gli attestati relativi alla realizzazione di detti percorsi sperimentali non troveranno riconoscimento se non nel territorio della provincia di Bolzano. Questo per evitare che percorsi in e-learning proposti dalla provincia di Bolzano siano seguiti da qualsiasi territorio in deroga alle regole definite nel nuovo ACSR.
2) Gli attestati che saranno rilasciati per i corsi erogati in deroga all’Accordo SR 59/25 nella provincia autonoma di Bolzano saranno validi nelle altre Regioni?
No. Poiché l’Accordo SR 59/2025 riconosce, in premessa, una specificità territoriale alla PA di Bolzano consentendo, in accordo con il MLPS, l’erogazione di progetti pilota, in via sperimentale, questi non saranno riconosciuti validi nelle altre Regioni/PA (rif. “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in Accordo SR con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione.”).
3) Come va intesa la clausola di salvaguardia generale che consente alle Regioni e alle Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più “favorevoli” in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Operativamente più favorevole cosa significa? Ad es. un maggior utilizzo di presenza o corsi pratici rispetto a VDC sincrona o e-learning?
La clausola, seppur in forme diverse, era già ricompresa in Accordi Stato-Regioni precedenti e, in sostanza, riproduce il potere discrezionale delle Regioni a recepire con propri atti normativi il contenuto del nuovo ACSR.
4) L’ACSR definisce “Strutture di formazione o di servizio di diretta emanazione: la struttura deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dall’associazione sindacale dei datori di lavoro”.
Come si traduce praticamente:
a) La quota percentuale prevalente deve essere di proprietà dell’Associazione, ovvero l’Associazione deve disporre di una quota che può essere anche inferiore al 51% ma deve essere superiore alla quota detenuta dagli altri soci?
b) La struttura di formazione è una società controllata con una quota prevalente (da intendersi come
alla lett. a) da una società a sua volta posseduta (al 100%) dall’Associazione?
c) La struttura di formazione è di diretta emanazione di una società di Servizi la cui quota prevalente è detenuta da un’altra società di Servizi di natura consortile (scrl) i cui soci sono le imprese artigiane associate e di cui l’Associazione ne possiede il controllo giacché, a norma di Statuto, nomina componenti il Consiglio di amministrazione?
d) Le associazioni o gli organismi paritetici possono esternalizzare i servizi di formazione utilizzando società loro associate, ma non partecipate o di proprietà (ed esempio delegando il ruolo di responsabile di progetto formativo o la gestione dell’erogazione dei corsi, mantenendo il controllo sugli stessi, ad esempio tramite piattaforme informatiche)?
Il punto 1.3 dell’Accordo SR 59/2025 individua gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale quali soggetti formatori ope legis.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori dovranno essere inserite nell’istituendo
repertorio/elenco di cui al punto 1 e devono possedere specifici requisiti indicati dall’Accordo SR, che sino alla data dell’emanazione dell’atto di cui al punto 1 dovranno essere autocertificati.
Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le
attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori. Fermo restando la necessità di approfondimenti caso per caso anche con riferimento alle regole di diritto societario, si ritiene che nei casi a), b) e c) possa essere riconosciuta la diretta emanazione; nel caso d) il requisito di diretta emanazione non sarebbe soddisfatto.
5) Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no?
No. Il punto 10 dell’Accordo SR 221 del 21 dicembre 2011 prevedeva disposizioni transitorie e valide in fase di prima applicazione . La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025.
6) L’autocertificazione per le associazioni di categoria a chi va presentata?
L’autocertificazione prevista dal punto 1.3 parte I dell’Accordo SR 59/2025 deve essere esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza ovvero ai soggetti che richiedono la progettazione o l’erogazione del corso di formazione.
7) Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e si è formato secondo ACSR 2011 prima del 24 maggio
2025, matura un credito formativo per il corso datore di lavoro? Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e frequenta il corso secondo ACSR 2011 dopo il 24 maggio 2025 e fino al 24 maggio 2026, termine del periodo transitorio di 12 mesi, matura un credito formativo per il corso datore di lavoro?
Nel primo caso, come previsto nelle tabelle dell’allegato III, il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e formato ai sensi dell’ACSR 2011, acquisisce credito formativo totale per il corso di datore di lavoro.
Pertanto, effettuerà l’aggiornamento secondo quanto disposto dal nuovo ACSR per lo svolgimento diretto del ruolo di RSPP entro 5 anni dalla data dell’attestato.
Nel secondo caso, poiché in base alle disposizioni transitorie per 12 mesi si possono avviare corsi secondo quanto previsto nell’ACSR 2011, si ritiene che il datore di lavoro che frequenta legittimamente in questo anno di tempo il corso RSPP ai sensi dell’ACSR 2011 maturi il credito formativo totale per il corso datore di lavoro, come previsto nelle tabelle dell’allegato III.
Pertanto, avendo acquisito tale credito, effettuerà l’aggiornamento secondo quanto disposto dal nuovo ACSR
per lo svolgimento diretto del ruolo di RSPP entro 5 anni dalla data dell’attestato.
8) Secondo l’art. 37 commi 1 e 13 del D. Lgs. 81/08, è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare, in mancanza della quale la formazione può essere considerata non adeguata e sufficiente.
Tuttavia, nella parte IV punto 1.2 “Analisi dei fabbisogni formativi e contesto” del nuovo Accordo SR si prevede che: “Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro
laddove necessario, normalmente analizza (…) ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare. (…) Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”.
Spetta ad entrambi i soggetti valutare il livello di conoscenza della lingua per accedere alla formazione
e con quali modalità?
Si. Va evidenziato che, secondo l’art. 37 del D. Lgs. 81/08
– co. 1: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, …”
– co.13 secondo periodo: “…Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.” Pertanto, in primo luogo si ritiene che sia un obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare, in mancanza della quale si potrebbe considerare la formazione non adeguata e sufficiente.
Inoltre, nella parte IV punto 1.2 “Analisi dei fabbisogni formativi e contesto” si prevede che: “Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro laddove necessario, normalmente analizza … ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare. …Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”.
9) È possibile erogare percorsi formativi multi-Ateco? Ad esempio, si potranno erogare corsi rischio medio rivolti ad aziende ricomprese in tutti i codici Ateco indicati ma che operano in settori diversi? È ancora possibile prevedere aule che raggruppino settori simili o anche diversi all’interno della stessa classe di rischio attraverso corsi interaziendali, assicurandosi che vi sia omogeneità nei rischi specifici dei lavoratori coinvolti?
Il nuovo Accordo SR 59/2025 riferendosi alla formazione specifica dei lavoratori, richiede da un lato che il percorso formativo sia progettato, anche, sulla base della valutazione dei rischi aziendale e dall’altro impone al soggetto formatore di garantire la maggiore omogeneità tra i partecipanti ad ogni singolo corso con particolare riferimento al settore di appartenenza. Rilevando che la responsabilità dell’analisi dei bisogni formativi e della progettazione della formazione è di competenza del soggetto formatore, in Accordo SR con il datore di lavoro, non è vietato prevedere aule che aggreghino settori simili all’interno della stessa classe di rischio, avendo cura nella progettazione della formazione specifica di prendere in esame gruppi omogenei che svolgono la stessa mansione e gestione dei rischi aziendali.
10) L’utilizzo della videoconferenza sincrona per la formazione di base e l’aggiornamento dei preposti contrasta con l’articolo 37, comma 7-ter, del D. Lgs. 81/08, il quale prevede che tali attività si svolgano esclusivamente in presenza?
No, l’ACSR prevede che la videoconferenza sincrona sia equiparata alla presenza.
11) Generalmente nell’atto costitutivo e nello statuto di un’azienda (società di persone) si definiscono i poteri gestionali di ciascun socio, specificando chi tra di essi è individuato come datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità all’articolo 2 del D. Lgs. 81/08. In assenza di detto atto, nel caso in cui in un’azienda siano presenti più datori di lavoro, di cui uno svolge direttamente i compiti di RSPP, gli altri devono fare il corso come datori di lavoro, come previsto nel nuovo Accordo SR?
In assenza di un atto che individua tra i soci un datore di lavoro, tutti i soci che rientrano nella definizione dell’articolo 2 del D.lgs. 81/2008, hanno obbligo di frequenza dello specifico corso di formazione per datore di lavoro.
12) Il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validità dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento. Questa regola si applica a tutti i corsi di formazione, inclusi quelli per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP e per gli addetti alla gestione delle emergenze, tra gli altri? Nella fase transitoria, come bisogna comportarsi? Esempio di un datore di lavoro che aveva fatto corso rspp-dl, poi non ha esercitato e non ha fatto i rinnovi. L’attestato è del 2014. Attualmente può ancora fare l’aggiornamento con il monte ore previsto secondo Accordo SR 2011?
Il punto 2 della parte VII dell’Accordo SR 59/2025 prevede “In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo SR, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n.
81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente Accordo SR.” La parte III dell’Accordo SR 59/2025
prevede “L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.” Ne deriva che dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 i soggetti che non abbiano regolarmente aggiornato la formazione abilitante nei termini dei 10 anni precedenti, vedano decadere il titolo abilitante e debbano frequentare un nuovo corso di formazione.
13) La formazione pratica può essere effettuata in videoconferenza sincrona o vi sono percorsi per i quali non è consentita?
Si segnala, infatti, che vi è una contraddizione nel testo del nuovo Accordo SR:
1) nella parte IV punto 3.2 “Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona VCS)” del nuovo Accordo SR 17/4/2025 si prevede che: “In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 ai fini del presente Accordo SR la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che
prevedono un addestramento o prova pratica.”
2) nel punto 3.5 “Modalità di erogazione dei corsi di formazione e di aggiornamento” della parte IV sono presenti due tabelle che specificano per ciascun corso base e di aggiornamento le modalità di erogazione consentite. Nonostante nella parte generale si preveda che la VCS sia consentita per la parte teorica, nelle tabelle sopra citate la VCS NON è consentita per tutto il percorso formativo (e non solo la parte pratica) di base e di aggiornamento per:
– lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
– operatori addetti alla conduzione delle attrezzature dell’art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08.
Quale delle due disposizioni occorre applicare?
Non c’è contraddizione: la scelta distinta richiamata al punto 3.5 è stata voluta in ragione della necessità di garantire un alto contenuto pratico alla formazione in argomento.
14) Nella parte I – Organizzazione generale – Punto 5 si dice che “In tutti i corsi di formazione e di aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali…”, ma nella “Tabella corsi di aggiornamento, modalità di verifica e criteri” a pag. 110 (Parte IV paragrafo 6.3), la modalità della verifica non risulta prevista per i corsi di aggiornamento datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, RSPP/ASPP art. 32 e per coordinatori di cantiere.
Questo significa che la verifica finale non è prevista per questi tre percorsi di aggiornamento. È corretto?
No. La verifica finale è sempre obbligatoria a norma dell’art. 37 DLgs 81/08. Per i percorsi formativi per i quali l’ACSR non prevede specifiche modalità di somministrazione della verifica, il soggetto formatore è responsabile dell’individuazione delle migliori modalità con cui la stessa deve avvenire.
15) Con riguardo al riconoscimento della formazione pregressa per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, non vengono citati coloro che hanno completato la formazione prima dell’Accordo SR 2011, con contenuti conformi al DM 16/01/1997, e gli esonerati indicati nel Punto 9 del precedente Accordo SR 2011.
A costoro sono riconosciuti gli stessi crediti formativi dei datori di lavoro formati secondo l’Accordo SR
2011? Ove no, devono ripetere la formazione da zero o integrare immediatamente il percorso formativo seguito a suo tempo con nuovi moduli tecnici (il nuovo Accordo SR non ha previsto tempi di adeguamento)?
L’ACSR 2011 al punto 9 prevedeva “non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente Accordo SR coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente Accordo SR, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 e gli esonerati alla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. 626/94.” L’Accordo SR 59/2025 prevedendo il riconoscimento della formazione pregressa, come direttamente esplicitato nella tabella di cui all’allegato III, per i datori di lavoro RSPP formati ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs. 81/2008 e del previgente Accordo SR del 2011 di fatto riconosce i crediti anche per i soggetti che lo stesso Accordo SR del 2011 esonerava dalla frequenza.
16) Nel periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo SR, in cui è possibile realizzare corsi secondo quanto previsto dagli ACSR abrogati e dall’allegato XIV del D. Lgs. 81/08, sono vigenti le regole precedenti e le relative linee interpretative? Pertanto, che non si applicano le regole del nuovo Accordo SR per i soggetti formatori, per le modalità e durate, per la videoconferenza sincrona, per le verifiche dell’efficacia della formazione, ecc., ma le nuove regole si applicheranno ai corsi avviati a partire dal 24 maggio 2026.
Per 12 mesi possono essere avviati corsi di formazione secondo quanto previsto dai previgenti Accordi. I contenuti, le durate e le modalità cui i soggetti formatori dovranno attenersi sono quelle specificatamente individuate dagli Accordi abrogati che, di fatto, restano in vigore nel periodo transitorio.
Formazione del preposto
17) Entro quale termine deve essere ottemperato l’obbligo di aggiornamento di un preposto che abbia frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR del 17/4/2025 (vale a dire prima del 24.05.2023)?
Nelle disposizioni transitorie viene specificato che il preposto che ha frequentato un corso di formazione da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR dovrà frequentare un aggiornamento entro 12 mesi. Per i preposti con formazione erogata da meno di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR, come deve essere calcolata la periodicità dell’aggiornamento? La biennalità è immediatamente in vigore (obbligo formativo immediato per la formazione con storicità superiore ai due anni) oppure se trova efficacia il regime transitorio e quindi il termine per effettuare l’aggiornamento è entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.
Come funziona l’aggiornamento per chi ha già fatto il corso nelle seguenti ipotesi:
a) prima del 23 maggio 2023?
b) a partire dal 24 maggio 2023 e fino al 23 maggio 2025?
Nelle disposizioni transitorie dell’Accordo SR è previsto “Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo SR.”
Richiamato che il termine di riferimento è fissato nel 24 maggio 2025, data di entrata in vigore del nuovo
ACSR, l’obbligo di aggiornamento annuale o biennale è definito in base alla data indicata negli attestati.
I preposti che abbiano frequentato il corso di formazione da meno di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR la frequenza dell’aggiornamento è quella definita dall’articolo 37 comma 7-ter del D.Lgs.81/2008 (ogni 2 anni).
In concreto:
per i preposti formati prima del 23 maggio 2023 (punto a) vale il periodo transitorio di un anno e, pertanto, l’aggiornamento deve essere concluso entro il 24 maggio 2026.
per i preposti formati a partire dal 24 maggio 2023 e fino al 23 maggio 2025 (punto b), si applica l’aggiornamento biennale e, quindi, dovrà essere concluso entro il 24 maggio 2027, ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo ACSR.
18) In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo SR del 17/4/2025 CSR/59/2025 è possibile ancora erogare il corso preposti in modalità e-learning?
No, in quanto espressamente escluso dal art. 37 comma 7 ter.
Ne deriva che la formazione per i preposti può essere svolta solo in presenza fisica o in videoconferenza sincrona, che vi è equiparata, escludendo la possibilità di ricorso alla modalità e-learning.
Formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
19) Entro quale termine deve essere frequentato e concluso il corso di formazione di cui alla parte II, punto
7, dell’Accordo SR del 17/4/2025 inerente ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati?
Fermi restando gli obblighi formativi previsti dal DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto
7, del presente Accordo SR deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo SR.
20) È possibile riconoscere – e, se sì, a quali condizioni – i corsi di formazione inerenti ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati che siano già stati erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR del 17/4/2025?
I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR sono riconosciuti.
21) Da quale data decorre il termine per l’aggiornamento dei corsi di formazione di cui al precedente periodo?
Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
22) Qualora i contenuti del corso precedentemente erogato, pur essendo conformi a quelli previsti dall’Accordo SR del 17/4/2025, tuttavia non esaurissero tutti quelli previsti da tale Accordo SR, ovvero se la durata di tale precedente formazione fosse stata inferiore a quella di 12 ore prevista dall’Accordo SR del 17/4/2025, è possibile prevedere il riconoscimento della precedente formazione con un’integrazione per i contenuti e le ore mancanti?
È possibile accettare i corsi già erogati solo se completamente conformi ai contenuti, non è prevista l’integrazione.
23) Quali sono i requisiti dei docenti dei corsi di formazione per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati?
A norma dell’ACSR 59/2025 sono Requisiti dei docenti “Le docenze con riferimento al modulo giuridico – tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente Accordo SR e con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente Accordo SR e con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.”
Per documentata esperienza professionale, almeno triennale, si intende un’esperienza concreta e verificabile nell’ambito specifico di applicazione, dunque, legata alla gestione professionale in contesti lavorativi reali in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Formazione degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 7 3 , comma 5 , del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 8 1/ 2008
24) I percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo SR sono fatti salvi?
Nella parte VII dell’Accordo SR 59/2025 – Altre disposizioni – è previsto “Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo SR”.
25) Non essendo più richiamate le aziende utilizzatrici all’interno dell’Accordo SR è inteso correttamente che allo scadere del periodo transitorio queste aziende non potranno più erogare corsi di formazione ai conducenti delle attrezzature?
L’Accordo SR 59/2025, al punto 1, i soggetti formatori che possono erogare la formazione SSL regolata dallo stesso. Tra questi sono ricompresi i soggetti formatori accreditati alle Regioni o Province autonome. Il precedente Accordo SR 22 febbraio 2012 individuava, tra i soggetti formatori i seguenti: “le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente Accordo SR oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa”, derivandone che anche le aziende utilizzatrici dovevano essere accreditate, in deroga, alla Regione o Provincia Autonoma. Il nuovo ACSR 59/2025, quindi, conferma la possibilità di erogare la formazione prevista per i soggetti formatori accreditati alla Regione o Provincia autonoma.
26) Entro quale termine debbono essere frequentati e quindi conclusi i corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti)?
Fermi restando gli obblighi formativi previsti dall’art. 73 D.Lgs. 81/08, nella parte VII dell’Accordo SR 59/2025
– Altre disposizioni – è previsto “I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente Accordo SR devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo SR”.
27) A quali condizioni sono riconosciuti i corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?
Nella parte VII dell’Accordo SR 59/2025 – Altre disposizioni – è previsto “I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR, sono riconosciuti.”
28) Da quale data decorre il termine per l’aggiornamento dei corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?
Nella parte VII dell’Accordo SR 59/2025 – Altre disposizioni – è previsto “L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.”
29) Quali requisiti debbono possedere i docenti dei corsi di formazione per attrezzature di lavoro nonché i docenti esperti della parte pratica?
Il punto 8.2 della parte II dell’Accordo SR 59/2025, con riferimento ai requisiti dei docenti per i corsi abilitanti alla conduzione delle attrezzature prevede “Le docenze con riferimento al modulo teorico tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente Accordo SR e con conoscenza tecnica dell’attrezzatura. Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente Accordo SR e con esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.” Il punto 2 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 prevede “I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente Accordo SR devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel D.I. 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente Accordo SR.”
Da ciò ne deriva che i docenti dei corsi di cui in argomento devono possedere i requisiti di cui al D.I. 6 marzo
2013 e, per il modulo tecnico, anche con conoscenza tecnica dell’attrezzatura, mentre per il modulo pratico anche conoscenza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature.
30) Per i corsi di aggiornamento delle attrezzature, considerando che viene specificato che la verifica finale sia una “prova pratica e colloquio”, deve essere garantito di conseguenza il rapporto discente/docente 1:6?
Il rapporto 1:6 previsto dal punto 3 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 è riferito alle parti pratiche dei percorsi formativi. La verifica finale di apprendimento, obbligatoria per tutti i corsi, è individuale.
31) Gli aggiornamenti per le attrezzature possono essere fatti in aula, come previsto dal precedente Accordo SR? I corsi di aggiornamento sulle attrezzature possono essere svolti in videoconferenza sincrona o è obbligatoria la presenza?
La formazione iniziale e gli aggiornamenti sono permessi solo in presenza fisica, non sono consentite videoconferenza sincrona ed e-learning
Formazione escavatore con massa inferiore ai 6000 Kg
32) Col nuovo Accordo SR nella parte relativa alla formazione degli addetti all’utilizzo dell’escavatore è stata eliminata la distinzione tra escavatori con massa superiore ai 6000 Kg ed escavatori con massa inferiore presente nel precedente Accordo SR. Pertanto, per l’utilizzo di qualsiasi escavatore indipendentemente dalla massa l’operatore deve frequentare il corso di 10 ore. Precedentemente gli operatori addetti all’utilizzo di escavatori con massa inferiore a 6000 kg venivano comunque formati con corsi non normati dall’Accordo SR stato regioni e pertanto di durata e contenuti stabiliti da chi erogava la formazione a sensi dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08. Chi è in possesso di questa formazione come si deve comportare in questo momento? Deve rifare completamente la formazione da zero?
In coerenza con la parte VII dell’Accordo SR 59/2025 – riconoscimento formazione pregressa degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81/2008 – sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato-Regioni del 22 febbraio
2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo SR. I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR, sono riconosciuti. Da ciò ne deriva che eventuali percorsi formativi riferiti alla abilitazione alla conduzione di escavatori già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 a ma non conformi all’Accordo SR del 22 febbraio 2012 non sono validi al fine del riconoscimento della formazione pregressa.
Formazione per carroponte
33) La formazione per il carroponte ora incluso tra le attrezzature che richiedono abilitazione dell’operatore, se organizzata per un’azienda precedentemente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ancora da svolgere è da ritenere con il monte ore ufficiale ovvero 10?
Non rileva la durata L’Accordo SR 59/2025. Nel riconoscere la formazione pregressa riferita ai nuovi corsi, in vari punti, recita specificatamente che “i corsi di formazione … omissis., già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.” Al fine di dimostrare il riconoscimento della formazione pregressa devono quindi essere presi in considerazione i singoli contenuti dei corsi di formazione già erogati e si deve dimostrare, formalmente, la loro totale conformità rispetto a quanto previsto per i contenuti dell’Accordo SR 59/2025, non rilevando la durata.
34) Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo
ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. gru a bandiera rientrano tre le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall’Accordo SR 59/2025.
La gru a bandiera non rientra tra le attrezzature incluse nelle definizioni di cui all’allegato II dell’ACSR 59/2025 in quanto non è assimilabile né ad un carroponte né ad una gru a cavalletto. In particolare, il testo delle definizioni dell’Accordo SR 59/2025 è tratto dalle definizioni per le gru a ponte e gru a cavalletto di cui alla norma UNI EN 15011, che non ricomprende le gru a bandiera. Pertanto, la disposizione di cui all’Accordo SR si applica esclusivamente per le gru rientranti nel campo di applicazione della norma UNI EN 15011.
Con riferimento agli esempi grafici riportati nell’Accordo SR 59/2025, la definizione di cui al punto 2 va riportata esclusivamente ed esaustivamente alle figure 3 e 4.
Formazione per Carro raccoglifrutta
35) Nel nuovo Accordo SR e stata introdotta la formazione per gli addetti all’utilizzo del carro raccoglifrutta.
In precedenza, gli addetti all’utilizzo di tale macchina dovevano frequentare la formazione per addetti all’utilizzo della PLE (vedi specifico documento del Coordinamento tecnico delle Regioni del 5 ottobre 2017). Gli operatori che hanno frequentato questo tipo di formazione possono ritenere tale formazione
valida con il nuovo Accordo SR? Devono fare nuovo corso da zero?
In coerenza con la parte VII dell’Accordo SR 59/2025 – riconoscimento formazione pregressa degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81/2008 – sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato-Regioni del 22 febbraio
2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo SR. I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR, sono riconosciuti. Da ciò ne deriva che eventuali percorsi formativi riferiti alla abilitazione alla conduzione di carri raccogli frutta già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025, al fine del loro riconoscimento, devono essere conformi ai contenuti specifici previsti dall’ACSR 59/2025
Formazione per Carrello semovente a braccio telescopico equipaggiato con pala
36) Nel nuovo Accordo SR nella parte riferita alla formazione degli addetti all’utilizzo del carrello semovente a braccio telescopico sono stati introdotti i moduli integrativi per l’utilizzo di tale attrezzatura per il sollevamento di persone o per il sollevamento di carichi sospesi. Per quanto riguarda invece gli operatori che utilizzano tale macchina equipaggiata con pala nel nuovo Accordo SR non è previsto nessun modulo integrativo. In precedenza, secondo specifica circolare di chiarimento relativa al precedente Accordo SR stato regioni gli operatori che utilizzavano il telescopico equipaggiato con attrezzature che lo rendono assimilabile ad un’altra attrezzatura per cui è prevista specifica formazione oltre alla formazione del carrello telescopico dovevano frequentare anche la formazione della macchina specifica. Essendo abrogato vecchio Accordo SR dovrebbero essere abrogate anche le relative circolari? Gli operatori che utilizzano carrello telescopico con pala che formazione devono avere?
In coerenza con le indicazioni dell’Accordo SR 59/2029, qualora l’accessorio installato a bordo macchina non sia tra quelli ricompresi nel programma del corso di formazione o del modulo integrativo l’operatore deve essere in possesso, anche, della formazione riferita alla macchina specifica se ricompresa tra quelle individuate dall’Accordo SR in argomento.
Formazione CMM
37) Con riferimento al nuovo corso ad oggi denominato Caricatore Movimentazione Materiale, gli operatori che in precedenza conducevano queste attrezzature frequentavano il corso per Gru mobili o gru su autocarro o per escavatori con integrazione rispetto all’accessorio di presa comunemente detto. Tali percorsi formativi possono essere considerati validi?
Ai sensi della parte VII “Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nell’Accordo SR 59/2025. I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9,8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR, sono riconosciuti.” Da ciò ne deriva che potrà essere riconosciuto il credito formativo per il corso CMM solo ed esclusivamente riferendosi al corso di formazione per addetti alla conduzione di gru mobili previsto dall’ACSR del 22/02/2012, qualora i contenuti di tale percorso formativo siano completamente conformi a quanto previsto dall’Accordo SR 59/2025. In ogni caso l’aggiornamento dovrà essere conforme a quanto previsto dall’Accordo SR 59/2025.
Formazione del datore di lavoro
38) Quali corsi deve frequentare il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente ii compiti di prevenzione e protezione dai rischi?
Il Datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, dovrà frequentare i corsi previsti dal punto 4 della parte II dell’Accordo SR 59/2025. Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento. Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3 dell’Accordo SR 59/2025.
Formazione pregressa
39) È valida la formazione già effettuata in precedenza conformemente agli accordi del 2011?
La parte VII dell’Accordo SR 59/2025 – Altre disposizioni – prevede “Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale. Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale. Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.”
40) Nel caso in cui vi siano differenze tra la formazione già effettuata in precedenza conformemente agli accordi del 2011 e quella prevista dall’Accordo SR del 17/4/2025 occorre fare integrazioni?
Vedi risposta FAQ 39
41) A quali condizioni può essere riconosciuto un corso di formazione frequentato in passato che non fosse esplicitamente disciplinato?
L’Accordo SR 59/2025 nel riconoscere la formazione pregressa riferita ai nuovi corsi, in vari punti, recita specificatamente che “i corsi di formazione … omissis., già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.” Al fine di dimostrare il riconoscimento della formazione pregressa devono quindi essere presi in considerazione i singoli contenuti dei corsi di formazione già erogati e si deve dimostrare, formalmente, la loro totale conformità rispetto a quanto previsto per i contenuti dell’Accordo SR 59/2025, non rilevando la durata.
42) L’Accordo SR Parte VII sul riconoscimento della formazione pregressa degli operatori dispone che “i corsi di formazione inerenti agli operatori … (omissis) … già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR, sono riconosciuti”.
Un corso con un numero di ore inferiore a quello previsto ma con contenuti conformi all’Accordo SR
può essere riconosciuto?
L’Accordo SR 59/2025 nel riconoscere la formazione pregressa riferita ai nuovi corsi, in vari punti, recita specificatamente che “i corsi di formazione … omissis., già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.” Al fine di dimostrare il riconoscimento della formazione pregressa devono quindi essere presi in considerazione i singoli contenuti dei corsi di formazione già erogati e si deve dimostrare, formalmente, la loro totale conformità rispetto a quanto previsto per i contenuti dell’Accordo SR 59/2025, non rilevando la durata.
Accreditamento regionale
43) Esiste reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali?
Potrà un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, operare presso sedi di clienti situate in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione Lombardia? Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, ma gli enti di formazione accreditati presso una Regione possono erogare corsi solo nel territorio della Regione presso cui sono accreditati?
L’accreditamento regionale, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009, è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto. I soggetti formatori accreditati che intendono operare in più regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna Regione o PA.
Modulo cantieri
44) Per chi è obbligatorio il modulo aggiuntivo “cantieri”?
Il modulo aggiuntivo cantieri è previsto solo per Datori di Lavoro dell’impresa affidataria e dirigenti dell’impresa affidataria (ex art. 97 comma 3 ter).
45) È previsto un periodo transitorio per lo svolgimento del modulo aggiuntivo “cantieri”?
La parte VII dell’Accordo SR 59/2025 dispone “Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente Accordo SR in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo SR. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato”. Pertanto, per i datori di lavoro per lo svolgimento del modulo aggiuntivo “cantieri” è previsto il periodo transitorio di 24 mesi.
Videoconferenza sincrona
46) In un corso di formazione erogato con la modalità della videoconferenza sincrona è possibile che il dispositivo utilizzato per il collegamento sia a disposizione di più persone nella stessa stanza?
Come previsto dall’ACSR 59/2025, punto 3.2 per i corsi in VCS “Ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite pc o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso.” Non è consentito organizzare corsi di formazione che vedano la partecipazione di parte dei discenti in presenza fisica e di parte degli stessi in VCS.
Classificazione Ateco
47) Poiché dal 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO e poiché nell’Accordo SR Stato- Regioni è riportata ancora la vecchia classificazione, è prevista una tabella di conversione per stabilire il livello di rischio delle aziende? Soprattutto per quelle nate nel 2025 che hanno unicamente la nuova classificazione e non hanno il riferimento a quella precedente.
Al fine di consentire le operazioni di implementazione di ATECO 2025, l’Istat rende disponibili on line le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e ATECO 2007 aggiornamento 2022 (ATECO 2022) sotto forma di tabella di corrispondenza (o tabella di conversione o tavola di raccordo SR).
48) Ai sensi dall’Accordo SR del 17/4/2025 è necessario indicare sugli attestati che lo prevedono (RSPP e Formazione lavoratori) la classificazione ATECO?
Il punto 6 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 elenca i requisiti minimi degli attestati di formazione:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo.
Il riferimento al codice ATECO non è previsto e, tra l’altro, il suo inserimento non comporterebbe un aumento di tutele o di chiarezza informativa in quanto la formazione specifica dei lavoratori, seppur suddivisa in classe basso, medio e alto deve sempre essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche
e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo. Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Analogamente la formazione ASPP e RSPP non è riferita alla classificazione ATECO, in quanto è previsto un modulo A, B Comune, B di specializzazione e C.
In ogni caso è facoltà del soggetto formatore fornire elementi aggiuntivi nell’attestato di formazione, oltre ai minimi previsti.
Attestati
49) I soggetti formatori possono inserire ulteriori contenuti nell’attestato?
Il punto 6 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 dispone che l’attestato contenga “i seguenti elementi minimi”:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo.
Pertanto, è possibile inserire elementi ulteriori.
50) Non essendo menzionata la figura del responsabile del progetto o del docente, vi sono impedimenti nel far apporre anche le firme del responsabile del progetto (che può coincidere con il legale rappresentante) e del docente sull’attestato, come elemento aggiuntivo?
Come sopra, è possibile inserire elementi ulteriori a quelli minimi previsti dal punto 6 della parte I dell’Accordo SR 59/2025
Verifiche dei corsi di aggiornamento
51) Quali sono le modalità di verifica dei corsi di aggiornamento per DL-RSPP, RSPP e CSP/CSE?
Le modalità di verifica degli apprendimenti sono indicate al punto 6 della parte IV dell’Accordo SR 59/2025. Il punto 6.3 riporta una tabella sintetica delle modalità di verifica finale. La tabella riepilogativa non fornisce specifiche indicazioni per i corsi di aggiornamento per DL-RSPP, RSPP e CSP/CSE, rilevando che in ogni caso il soggetto formatore deve garantire la verifica degli apprendimenti in coerenza con le indicazioni di cui al punto
6 della parte IV dell’Accordo SR 59/2025. Quindi, compete al soggetto formatore la responsabilità di individuare le migliori modalità con cui effettuarla. Tali indicazioni sono da considerarsi, in ogni caso, minime.
Verifiche finali
52) Le 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative, previste nel test per il corso per lavoratori sono da intendersi 30 domande per ogni modulo (generale e specifica) o complessivamente per entrambi i moduli?
Le modalità di verifica degli apprendimenti sono indicate al punto 6 della parte IV dell’Accordo SR 59/2025. Il punto 6.3 riporta una tabella sintetica delle modalità di verifica finale. Con riferimento alla formazione generale o specifica dei lavoratori è prevista l’alternativa tra colloquio o test. Con riferimento ai test è previsto “somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande)”.
Il numero minimo di 30 domande è da riferirsi al corso di formazione o aggiornamento così come individuato nel progetto formativo.
Break formativi
53) È necessario rilasciare un attestato per ogni singolo break formativi della durata di 15-30 minuti?
In base al punto 3 della parte IV dell’Accordo SR 59/2025 “nell’ambito della formazione si può fare ricorso a break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l’utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzatture.
Laddove si faccia ricorso a break formativi la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all’attività lavorativa. I break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione. Gli stessi sono ritenuti validi ai fini della formazione specifica e per l’aggiornamento dei lavoratori.
Anche per questa modalità di erogazione valgono le stesse considerazioni metodologiche descritte nella microprogettazione.”
Il punto 6 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 prevede “Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso”.
I corsi di formazione o aggiornamento devono essere progettati in base a quanto previsto dalla parte IV
dell’Accordo SR 59/2025 (analisi dei bisogni formativi – progetto formativo). Da ciò ne deriva che un singolo percorso formativo – di aggiornamento – potrebbe essere progettato e strutturato con momenti di formazione scaglionati nel tempo. L’attestato di formazione finale farà, quindi, riferimento ai vari momenti formativi erogati nell’ambito dell’intero progetto formativo realizzato.
Modalità organizzative
54) Nel fascicolo del corso (Parte I, punto 7), il soggetto formatore è tenuto a custodire e archiviare la documentazione per un periodo minimo di 10 anni. Tra i documenti presenti, si trova un elenco che include separatamente il registro delle presenze dei partecipanti, completo di firme, e l’elenco dei docenti, anch’esso firmato. L’elenco docenti con firme, previsto nel fascicolo del corso, è un documento aggiuntivo oppure sono valide le firme sul registro?
L’elenco dei docenti con firme è una delle sezioni che compongono il fascicolo del corso previsto dal punto 7 della parte I.
55) Nella Parte I – punto 7 “Fascicolo del corso”, si prevede che per ogni corso il soggetto formatore provveda a custodire/archiviare la documentazione del fascicolo e che tale documentazione debba essere conservata presso il soggetto formatore per almeno 10 anni. Si chiede se il fascicolo originale possa essere conservato dal datore di lavoro presso la propria sede, nel caso in cui il soggetto formatore coincida con il datore di lavoro – opzione consentita per la formazione dei propri dipendenti, dirigenti e preposti – e la formazione si sia svolta all’interno dell’azienda. Viceversa, se la formazione è svolta all’interno dell’azienda ma il soggetto formatore è un ente di formazione il fascicolo originale sarà conservato dall’ente di formazione?
Il punto 7 della parte I – Fascicolo del corso – impone al soggetto formatore l’obbligo di provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni. Ne deriva che l’obbligo di custodia della documentazione ed anche il luogo ove la stessa debba essere archiviata, ricada in relazione al soggetto formatore individuato per ogni singolo corso, potendo essere il Datore di lavoro nei casi previsti ovvero uno dei soggetti formatori individuati dall’Accordo SR.
Formazione quesiti generali
56) La formazione del lavoratore va considerata strettamente preassuntiva? Si potrebbe erogare nei primi giorni a partire dalla data di assunzione?
Ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 la formazione deve avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. L’Accordo SR, nel ribadire tale precetto, specifica “Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo”
57) Nella tabella 3.5 del nuovo Accordo SR si prevede che l’e-learning sia consentito esclusivamente per la formazione specifica dei lavoratori delle attività inquadrate nel rischio basso in base al codice Ateco 2007. Questo significa che un autoriparatore, ad esempio, non può svolgere la formazione specifica in e-learning
La tabella 3.5 presenta due note; in particolare la seconda chiarisce che per le aziende classificate a rischio basso non è consentito l’e-learning per tutti quei lavoratori che, pur essendo l’attività classificata come rischio basso, svolgano mansioni che li espongono a rischio medio o alto. Si ritiene che, tale conclusione debba trovare evidenza nella valutazione dei rischi.
Infatti, il principio che il livello di rischio della formazione specifica si poteva svincolare dal codice Ateco, avendo riguardo anche alle mansioni concretamente svolte in azienda dal lavoratore purché l’inquadramento fosse coerente con la Valutazione dei rischi (es. le mansioni di ufficio erano considerate a rischio basso, se non frequentavano i reparti produttivi), era già stato espresso nelle linee applicative del 25/7/2012 degli Accordi 2011 e nell’Interpello n. 11 del 24.10.2013.
In coerenza con la valutazione dei rischi, la mansione di un lavoratore del settore riparazione veicoli/carrozzerie, pur essendo classificato come Ateco (G 45) a rischio basso, in considerazione dei
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni cui è esposto, potrà prevedere una formazione a rischio medio o alto, sulla base di quanto riportato nella valutazione dei rischi. Di conseguenza, in tale ipotesi, non potrà svolgere la formazione specifica in e-learning. Si ricorda, in ogni caso, che i contenuti e le durate dei percorsi formativi dell’ACSR 59/2025 sono da intendersi minimi e che è compito del soggetto formatore valutare il percorso formativo migliore nella fase di progettazione della formazione.
58) Se in azienda c’è un dirigente ai fini della sicurezza (non RSPP) che è già formato come dirigente e ha una delega in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve comunque fare il corso come datore di lavoro, previsto nel nuovo Accordo SR?
Vedi FAQ 13
Tutor
59) In merito alla figura del tutor desideriamo avere un chiarimento su alcuni aspetti riguardanti la “presenza fisica del tutor in aula”, vista la disposizione contenuta nel nuovo Accordo SR che prevede: “Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti i percorsi con più di 10 discenti”. È necessario che il tutor sia presente in aula per l’intera durata del corso, oppure è sufficiente che sia disponibile e possa intervenire in caso di necessità o problemi?
L’Accordo SR 59/2025 prevede “Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa regionale riferita ai soggetti formatori accreditati, il tutor d’aula è sempre previsto per i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza). Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di
10 discenti.”. inoltre, riferendosi al tutor d’aula virtuale è previsto “Il tutor d’aula virtuale dovrà possedere le conoscenze relative alle funzionalità della piattaforma per gestire le particolari dinamiche relazionali e di interazione con i discenti che caratterizzano la formazione in videoconferenza sincrona. Inoltre, dovrà saper gestire alcune procedure specifiche quali le modalità di accesso protetto e la registrazione dei partecipanti, la verifica e il tracciamento della continuità della presenza, il monitoraggio dell’andamento dell’apprendimento, il supporto didattico al docente soprattutto nelle esercitazioni e nelle verifiche in modalità sincrona, la gestione delle chat e del flusso di posta elettronica, e in generale di tutte le modalità operative per la gestione didattica.”. Visto quanto sopra e le azioni che il tutor deve poter mettere in campo al fine di assicurare il supporto alla didattica è responsabilità del soggetto formatore prevederne la presenza in relazione sia ai casi in cui la stessa è obbligatoria ma anche in modo tale da poter garantire l’efficace svolgimento delle azioni richieste a tale figura.
60) È possibile che il ruolo del Tutor d’aula e del docente coincida in determinati percorsi formativi?
Visti i compiti di supporto alla didattica e di gestione dell’aula, con particolar riferimento, anche, al supporto che il tutor deve fornire ai docenti in relazione alla gestione delle questioni prettamente logistiche o tecniche riferite alla fruizione del corso, il ruolo di tutor non può coincidere con il ruolo di docente.
61) Nel caso in cui il soggetto formatore organizzi il corso presso un’azienda, è possibile individuare un tutor d’aula tra i dipendenti dell’azienda destinataria della formazione, il quale non sarà, dunque, un dipendente dell’ente formatore?
L’Accordo SR 59/2025 definisce il ruolo e i compiti del Tutor, non rilevando il profilo contrattuale che intercorre tra lo stesso e il soggetto formatore.
62) Riguardo alla valutazione dell’efficacia della formazione durante l’esecuzione delle attività lavorative, il nuovo Accordo SR indica che “Durante la riunione periodica, è necessario verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l’efficacia della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione.” Come possono le aziende che non sono obbligate a tenere riunioni periodiche affrontare la questione della verifica dell’efficacia formativa?
La disposizione di cui sopra troverà applicazione, ovviamente, esclusivamente ove la riunione periodica è obbligatoria. In tutti gli altri casi il Datore di Lavoro potrà utilizzare le modalità previste dal punto 7 della parte IV.
63) Rispetto al riconoscimento della formazione pregressa per il datore di lavoro che svolge il compito di RSPP, formato prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo SR, si evidenzia che, nelle disposizioni transitorie sono fatti salvi i percorsi formativi per datori di lavoro RSPP effettuati in vigenza dell’ACSR 2011 per i quali è riconosciuto un credito totale per il modulo comune del nuovo percorso previsto dall’ACSR 2025.
Per quanto concerne i quattro moduli integrativi, riservati esclusivamente ai settori agricoltura, pesca, costruzioni e chimico/petrolchimico, è riconosciuto un credito totale, a patto che il soggetto non cambi settore (continuando a operare all’interno di esso) e che l’attestato in suo possesso riporti il codice Ateco corrispondente all’attività. Ad esempio, un datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP e ha frequentato un corso per rischio alto nel settore costruzioni (secondo l’ACSR 2011), se rimane nel settore delle costruzioni, può ottenere un credito totale per il modulo integrativo 3 “costruzioni”?
Si conferma che ai sensi dell’Accordo SR 59/2025 “Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi come riportato nella tabella e alle condizioni ivi indicate”. Per il settore costruzioni è riconosciuto credito totale per il modulo integrativo 3 Costruzioni, Qualora l’attestato precedentemente rilasciato (rischio alto 48
ore) riporti l’indicazione del Codice Ateco 2007- F (costruzioni)