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FAQ AGGIORNATE – ACCORDO STATO REGIONI

L’Accordo Stato Regioni 59/2025 sulla formazione sicurezza lavoro introduce nuove regole fondamentali per aziende, datori di lavoro ed enti formatori. Questo aggiornamento normativo ridefinisce modalità di erogazione dei corsi, validità degli attestati e obblighi di aggiornamento, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza. Accreditamento degli enti di formazione Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la validità dell’accreditamento regionale. L’accreditamento, infatti, mantiene una valenza territoriale e non nazionale. Questo significa che un ente formativo accreditato in una determinata Regione può operare esclusivamente all’interno di quel territorio. Nel caso in cui un soggetto formatore intenda erogare corsi in più Regioni, è necessario ottenere un accreditamento specifico per ciascuna di esse. Resta invece confermata la validità su tutto il territorio nazionale degli attestati rilasciati, purché conformi ai requisiti previsti dall’Accordo. Requisiti degli attestati di formazione L’Accordo definisce in modo chiaro quali informazioni devono essere obbligatoriamente presenti negli attestati. Tra queste rientrano i dati del soggetto formatore, le generalità del partecipante, la tipologia e durata del corso, le modalità di erogazione, oltre alla firma del legale rappresentante e alla data di rilascio. È comunque possibile inserire ulteriori elementi, come la firma del docente o del responsabile del progetto formativo, senza che ciò comporti alcuna irregolarità. Allo stesso modo, non è previsto l’obbligo di indicare il codice ATECO, anche se può essere aggiunto come informazione integrativa. Organizzazione dei corsi e classificazione ATECO Per quanto riguarda l’organizzazione dei percorsi formativi, il nuovo Accordo pone grande attenzione alla coerenza tra contenuti e rischi aziendali. La formazione deve infatti essere progettata sulla base della valutazione dei rischi specifici. È possibile organizzare corsi che coinvolgano aziende appartenenti a settori diversi, ma solo a condizione che vi sia una reale omogeneità tra le mansioni dei partecipanti e i rischi trattati. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficacia della formazione. Validità del credito formativo Un elemento centrale introdotto dal nuovo Accordo riguarda la durata del credito formativo. La validità dei corsi abilitanti è subordinata alla frequenza degli aggiornamenti previsti e non può superare i dieci anni. Qualora l’aggiornamento non venga effettuato entro questo periodo, il titolo perde efficacia e il percorso formativo deve essere ripetuto integralmente. Questo vale per tutte le figure coinvolte nella formazione sulla sicurezza, inclusi i datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP. Tempistiche della formazione dei lavoratori L’Accordo ribadisce un principio già previsto dalla normativa: la formazione deve essere erogata contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o in occasione di cambiamenti rilevanti, come il mutamento delle mansioni o l’introduzione di nuove attrezzature. Non è quindi più corretto considerare la possibilità di completare la formazione entro i 60 giorni dall’assunzione, in quanto essa deve essere garantita fin dall’inizio dell’attività lavorativa. Modalità di erogazione della formazione Le modalità di svolgimento dei corsi vengono disciplinate in modo più rigoroso. La videoconferenza sincrona è ammessa per la parte teorica, ma non può essere utilizzata nei casi in cui siano previste esercitazioni pratiche. Per alcune tipologie di formazione, come quelle relative all’utilizzo di attrezzature o agli ambienti confinati, è richiesto lo svolgimento integrale in presenza. Questa scelta è stata introdotta per garantire un livello più elevato di sicurezza ed efficacia didattica. Formazione sulle attrezzature di lavoro Particolare attenzione è stata dedicata ai corsi per l’utilizzo delle attrezzature. L’Accordo stabilisce che tali percorsi devono essere svolti esclusivamente in presenza e che il riconoscimento della formazione pregressa è possibile solo in caso di totale conformità ai nuovi requisiti. In assenza di tale conformità, non è ammessa alcuna integrazione parziale: il corso deve essere ripetuto integralmente. Questo principio si applica anche ai nuovi percorsi introdotti, come quello per il caricatore per la movimentazione dei materiali. Periodo transitorio e applicazione delle nuove regole È previsto un periodo transitorio di dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, durante il quale è ancora possibile avviare corsi secondo le disposizioni precedenti. A partire dal 19 maggio 2026, invece, tutte le attività formative dovranno essere conformi alle nuove regole. Questo consente a enti e aziende di adeguarsi gradualmente al nuovo quadro normativo. Verifica finale e tracciabilità della formazione Un altro elemento fondamentale riguarda l’obbligo della verifica finale dell’apprendimento, che deve essere prevista per tutti i corsi, inclusi quelli di aggiornamento. Anche nei casi in cui l’Accordo non specifichi modalità precise, è responsabilità del soggetto formatore individuare strumenti adeguati, garantendo sempre la tracciabilità dell’esito attraverso verbali e documentazione archiviata. Conclusioni Il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025 rappresenta un importante passo avanti nella regolamentazione della formazione sulla sicurezza sul lavoro, introducendo criteri più stringenti in termini di qualità, tracciabilità ed efficacia. Per aziende ed enti formatori diventa quindi essenziale adeguarsi tempestivamente, sia dal punto di vista organizzativo che documentale, per garantire la conformità normativa e la validità dei percorsi formativi erogati.