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Ghiro Academy

Bando Formazione Continua Regione IV edizione

Regione Lombardia ha approvato la quarta edizione del bando Formazione Continua: voucher aziendali per finanziare la formazione dei lavoratori, con copertura pubblica fino al 90% e importi fino a € 50.000 per impresa. 📢 Sportello aperto dal 13 luglio 2026 ore 12:00 Procedura a sportello con fondi limitati (€ 10 milioni) — ordine cronologico di invio. Prepararsi in anticipo è fondamentale. € 50k Max per impresa/anno € 2k Max per lavoratore/anno 90% Copertura fino a (micro) € 10M Dotazione totale del bando 🏢 Chi può richiedere i voucher ✅ Soggetti beneficiari Possono accedere i seguenti soggetti con sede operativa o domicilio fiscale in Lombardia: Imprese iscritte alla Camera di Commercio, incluse cooperative e imprese familiari Enti del Terzo Settore (ETS) registrati al RUNTS con attività economica Associazioni riconosciute e fondazioni con personalità giuridica e attività economica Liberi professionisti (singoli o associati) e lavoratori autonomi Ditte individuali 👤 Destinatari della formazione Lavoratori dipendenti (determinato/indeterminato, full/part-time) presso sede in Lombardia Soci-lavoratori di cooperative Titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede in Lombardia Titolari di ditte individuali Lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale in Lombardia 🚫 Chi è escluso Lavoratori con contratto intermittente o di somministrazione Apprendisti e tirocinanti Collaboratori o coadiuvanti dell’impresa familiare Cariche societarie pure (AD, membri CdA non rientranti nelle categorie ammesse) Destinatari di altri percorsi formativi regionali concomitanti 📚 Le 5 aree tematiche finanziabili I voucher possono essere utilizzati esclusivamente per i corsi approvati nel Catalogo regionale della formazione continua, suddivisi in 5 macro-aree strategiche: 💻 Digitale e nuove tecnologie Digitalizzazione processi, cybersecurity, gestione dati, strumenti collaborativi 🌱 Green e sostenibilità Gestione risorse, riduzione sprechi, transizione ecologica 🌍 Competenze linguistiche Lingue straniere per internazionalizzazione e turismo 🔧 Tecnico-specialistiche Aggiornamento conoscenze tecniche e operative di settore 🤝 Soft skills Comunicazione, leadership, problem solving, gestione del tempo 💰 Percentuali di finanziamento Dimensione aziendale Quota Regione Lombardia Cofinanziamento privato Liberi professionisti, autonomi e fino a 9 addetti 90% 10% Da 10 a 50 addetti 70% 30% Almeno 51 addetti 50% 50% ℹ️ La quota residua è a carico del beneficiario. Non è ammessa la compartecipazione tramite il costo del personale. 🎯 Durata minima e voucher per livello EQF EQF 6 — 8 € 2.000 Durata minima: 40 ore EQF 4 — 5 € 1.500 Durata minima: 30 ore EQF 3 € 800 Durata minima: 16 ore I corsi possono essere svolti in presenza o in FAD sincrona fino al 100% del monte ore. Il rimborso viene erogato al termine del percorso, a condizione che il partecipante abbia frequentato almeno il 75% delle ore totali e superato l’esame finale. 📝 Come fare domanda Le domande possono essere presentate tramite il portale Bandi Online di Regione Lombardia: Apertura: ore 12:00 del 13 luglio 2026 Chiusura: ore 17:00 del 31 marzo 2027 ⚠️ Attenzione: assegnazione a sportello in ordine cronologico. Con una dotazione di soli € 10 milioni, i fondi potrebbero esaurirsi con largo anticipo rispetto alla scadenza. Vuoi accedere ai voucher? Ti aiutiamo noi. Il team di Ghiro Academy analizza i fabbisogni formativi della tua azienda, progetta percorsi personalizzati e ti accompagna in tutte le fasi — dalla domanda all’utilizzo del voucher. 📧 formazione@ghiroacademy.it 📞 0332 804723 👉 Contattaci Formazione finanziata →

GHR Group: oltre 50 anni di esperienza al servizio delle imprese

Il nostro gruppo Consulenza del lavoro, sicurezza e formazione.Un unico partner per le imprese. GHR Group supporta imprese di ogni dimensione nella gestione delle persone, della sicurezza, della formazione e degli obblighi normativi. Un modello multidisciplinare che integra competenze diverse in un’unica struttura, per semplificare i processi e ridurre i rischi. Scopri GHR Group → 50+ Anni di esperienza 3 Aree di attività integrate 1 Unico interlocutore ∞ Aggiornamento normativo continuo 📈 La nostra evoluzione Nati nell’ambito della consulenza del lavoro, abbiamo ampliato progressivamente le nostre competenze per rispondere alla crescente complessità normativa e organizzativa delle imprese. Oggi GHR Group integra consulenza giuslavoristica, sicurezza sul lavoro, formazione aziendale e compliance in un modello unico, eliminando la frammentazione dei fornitori e garantendo continuità nella gestione dei processi. ⚙️ I nostri servizi 👥 Consulenza del lavoro e gestione del personale Elaborazione paghe, adempimenti contributivi, contrattualistica e consulenza giuslavoristica. Gestione completa e conforme alla normativa vigente, con aggiornamento costante. Scopri di più → 🛡️ Sicurezza sul lavoro Valutazione dei rischi, redazione DVR, incarichi RSPP, sorveglianza sanitaria, prevenzione incendi, HACCP e analisi tecniche. Conformità normativa e riduzione del rischio operativo. Scopri di più → 🎓 Formazione aziendale Percorsi formativi obbligatori e specialistici, in aula, online e in e-learning. Formazione finanziata tramite fondi interprofessionali e bandi, con programmi personalizzati. I nostri corsi → 📜 Compliance, certificazioni e sostenibilità Sistemi di gestione ISO, SA8000, UNI/PdR 125, GDPR, Modello 231, NIS2, AI Act, whistleblowing. Percorsi di sostenibilità ambientale e sociale. Scopri di più → 🤝 Il nostro approccio 🔗 Integrazione multidisciplinare Le imprese operano in un contesto normativo in costante evoluzione, con adempimenti complessi e responsabilità crescenti. Il nostro modello si basa sulla collaborazione tra professionisti specializzati che condividono informazioni e competenze in modo strutturato: consulenti del lavoro, tecnici della sicurezza, formatori e specialisti della compliance lavorano insieme per offrire soluzioni operative concrete, migliorare l’efficienza interna e ridurre tempi e margini di errore. 👤 Le persone al centro Il valore del gruppo è rappresentato dalle competenze dei professionisti che ne fanno parte. Lavoriamo in modo integrato tra aree diverse per garantire continuità di servizio e una visione unitaria. Questo approccio consente di costruire relazioni stabili con le imprese e una gestione più efficace delle loro esigenze nel tempo. ✅ Perché scegliere GHR Group 🏆 Esperienza pluridecennale Oltre 50 anni di consulenza alle imprese del territorio 🔄 Gestione coordinata Lavoro, sicurezza, formazione e compliance in un’unica struttura 📐 Approccio operativo Orientato alla soluzione dei problemi, non alla teoria 📰 Aggiornamento costante Monitoraggio continuo delle evoluzioni normative 🤝 Un unico interlocutore Meno fornitori, più coerenza e continuità di servizio ⚖️ Competenze integrate Giuslavoristiche, tecniche e normative in sinergia Vuoi saperne di più? Contattaci per scoprire come GHR Group può supportare la tua impresa nella gestione del lavoro, della sicurezza e della compliance. Contattaci Visita ghrgroup.it →

Prevenzione delle molestie e della violenza nei luoghi di lavoro: i nuovi obblighi normativi

La prevenzione delle molestie sul lavoro è oggi un tema centrale per aziende, professionisti e responsabili della sicurezza. Le recenti normative riconoscono infatti molestie e violenze di genere come rischi lavorativi da prevenire e gestire all’interno dell’organizzazione aziendale. Per questo motivo Ghiro Academy organizza un evento formativo dedicato alla prevenzione delle molestie e della violenza nei luoghi di lavoro, con focus sugli obblighi normativi, sulla UNI/PdR 125 e sull’integrazione della valutazione del rischio nel DVR aziendale. 📅 Dettagli dell’evento 🗓️ Data 29 giugno 2026 🕘 Orario 09:00 – 13:00 📍 Sede Via Crispi 19, Varese ❓ Perché questo corso è importante Il corso nasce con l’obiettivo di aiutare aziende e professionisti a comprendere come affrontare correttamente il tema della prevenzione molestie sul lavoro, adottando strumenti concreti di valutazione e prevenzione. Durante l’incontro verranno approfonditi Obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 Integrazione del rischio molestie nel DVR Strumenti di prevenzione e gestione Procedure aziendali e tutela dei lavoratori Aspetti organizzativi e culturali legati alla sicurezza 💡 Le aziende sono sempre più chiamate a creare ambienti di lavoro sicuri, inclusivi e rispettosi. Investire nella formazione significa ridurre i rischi, migliorare il clima aziendale e dimostrare attenzione verso il benessere delle persone. 🎟️ La quota comprende Attestato di partecipazione Check-list di valutazione Materiale formativo ✅ Il corso è valido come credito di aggiornamento RLS, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Informazioni e iscrizioni Per ricevere maggiori informazioni o iscriverti al corso, contattaci: 📧 formazione@ghiroacademy.it 📞 0332 80 47 23 📄 Scarica la locandina

FAQ AGGIORNATE – ACCORDO STATO REGIONI

  Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le FAQ ufficiali sull’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, elaborate da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni. In questa guida abbiamo raccolto e organizzato per tema le domande più rilevanti, con risposte chiare e operative per aziende, datori di lavoro, enti formatori e professionisti della sicurezza. 🏛️ Accreditamento degli enti formatori L’accreditamento regionale è valido su tutto il territorio nazionale? No. L’accreditamento ha valenza esclusivamente territoriale: è valido solo nella Regione o Provincia autonoma in cui è stato ottenuto. Un ente formatore accreditato in Lombardia, ad esempio, non può erogare corsi in Veneto senza ottenere un accreditamento specifico in quella Regione. Gli attestati di formazione, invece, se emessi in conformità all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale. Un soggetto formatore nazionale deve accreditarsi in ogni Regione? Sì. I soggetti formatori che intendono operare in più Regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna di esse. Fanno eccezione i soggetti formatori “di diritto” individuati dall’Accordo (organismi paritetici, associazioni datoriali, ordini professionali, ecc.), che possono operare nei rispettivi ambiti di competenza. 📄 Requisiti degli attestati di formazione Quali sono i contenuti obbligatori dell’attestato? L’Accordo 59/2025 elenca i requisiti minimi: Denominazione del soggetto formatore Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale) Tipologia di corso con riferimento normativo e durata Modalità di erogazione del corso Firma del legale rappresentante o suoi incaricati (preferibilmente digitale) Data e luogo È obbligatorio inserire la firma del docente o il codice ATECO? No a entrambi. La firma del docente o del responsabile del progetto formativo può essere inserita come elemento aggiuntivo facoltativo. Allo stesso modo, il codice ATECO non è obbligatorio nell’attestato, ma può essere aggiunto come informazione integrativa. 📋 Organizzazione dei corsi e classificazione ATECO È possibile organizzare corsi con aziende di settori ATECO diversi? Sì, a determinate condizioni. Il percorso formativo deve essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali. È possibile raggruppare partecipanti di settori diversi all’interno della stessa classe di rischio, purché: I partecipanti svolgano mansioni comparabili Siano garantiti contenuti formativi coerenti con i rischi specifici I corsi interaziendali restano ammessi a condizione che vi sia reale omogeneità tra mansioni e rischi dei lavoratori coinvolti. 🎓 Credito formativo e validità dei corsi Il credito formativo ha una scadenza massima? Sì. La validità del credito formativo per i corsi abilitanti non può superare i 10 anni. Questa regola si applica a tutte le figure coinvolte, inclusi i datori di lavoro RSPP e gli addetti alla gestione delle emergenze. Cosa succede se l’aggiornamento è tardivo ma entro i 10 anni? Entro il termine dei 10 anni, anche un aggiornamento tardivo consente di tornare a esercitare la funzione. Superato il limite decennale, il titolo perde completamente efficacia e il corso deve essere ripetuto integralmente. ⚠️ Attenzione: superati i 10 anni senza aggiornamento, non basta un semplice corso di aggiornamento — serve rifare l’intero percorso formativo. La formazione pregressa è riconosciuta? I percorsi svolti in vigenza dei precedenti Accordi (2011, 2012) sono riconosciuti con credito formativo totale. Per le nuove tipologie di attrezzature (carroponte, CMM, raccogli-frutta), il riconoscimento è possibile solo se i contenuti sono integralmente conformi al nuovo Accordo. In caso contrario, il corso deve essere ripetuto per intero — non è ammessa integrazione parziale. ⏰ Tempistiche della formazione È ancora possibile completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione? No. La formazione deve essere erogata contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, al cambio mansione o all’introduzione di nuove attrezzature (art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008). La possibilità dei 60 giorni, prevista in via transitoria dal precedente Accordo 2011, non è più applicabile. 👷 Formazione del preposto Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto? L’aggiornamento è ora biennale (ogni 2 anni), con durata minima di 6 ore, come previsto dall’art. 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008. 👉 Approfondisci: Formazione preposti — novità 2025 Entro quando deve aggiornarsi un preposto formato prima del 19 maggio 2023? I preposti che hanno frequentato il corso da più di 2 anni rispetto al 19 maggio 2025 devono effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi, ossia entro il 19 maggio 2026. E se il preposto si è formato tra il 19 maggio 2023 e il 19 maggio 2025? Si applica la nuova periodicità biennale calcolata a partire dal 19 maggio 2025 (data di entrata in vigore dell’Accordo). 👔 Formazione del datore di lavoro Chi ha fatto il corso Dirigenti deve rifare il corso Datore di Lavoro? No. Chi ha frequentato il corso Dirigenti (16 ore) ed assume successivamente il ruolo di datore di lavoro è esonerato dal corso DDL. Dovrà semplicemente effettuare l’aggiornamento quinquennale. Il corso Datore di Lavoro può essere svolto in e-learning? No. La formazione del DDL è ammessa in modalità online solo tramite videoconferenza sincrona. L’e-learning asincrono non è consentito. 💻 Modalità di erogazione: e-learning e videoconferenza Quando è ammessa la videoconferenza sincrona? La videoconferenza sincrona è ammessa per la parte teorica dei corsi. Non è consentita nei casi in cui siano previste esercitazioni pratiche. Per la formazione sulle attrezzature e per gli ambienti confinati è richiesto lo svolgimento integrale in presenza. L’aggiornamento sulle attrezzature può essere fatto in videoconferenza? No. Sia la formazione iniziale sia l’aggiornamento per le attrezzature devono svolgersi esclusivamente in presenza fisica. Non è consentito l’uso di videoconferenza sincrona né di e-learning. 🔧 Formazione sulle attrezzature di lavoro Quali nuove attrezzature sono state introdotte? Il nuovo Accordo introduce percorsi obbligatori per: Carroponte — modulo teorico-tecnico + modulo pratico (le gru a bandiera NON sono incluse) Caricatore per movimentazione materiali (CMM) — 8 ore, aggiornamento quinquennale Macchine raccogli-frutta (CRF) — 8 ore, aggiornamento quinquennale di 4 ore I corsi su carroponte o CMM fatti prima dell’Accordo sono validi? Solo se i contenuti sono integralmente conformi al nuovo Accordo 59/2025. Il riconoscimento non è parziale: se manca anche solo una parte dei contenuti, non è prevista integrazione — il corso va ripetuto per intero. La verifica finale per le attrezzature deve essere individuale? Sì. La

Nuova Legge Regionale in Lombardia sulla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro: Tutte le Novità della L.R. 4/2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le FAQ ufficiali sull’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, elaborate da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni. In questa guida abbiamo raccolto e organizzato per tema le domande più rilevanti, con risposte chiare e operative per aziende, datori di lavoro, enti formatori e professionisti della sicurezza. 🏛️ Accreditamento degli enti formatori L’accreditamento regionale è valido su tutto il territorio nazionale? No. L’accreditamento ha valenza esclusivamente territoriale: è valido solo nella Regione o Provincia autonoma in cui è stato ottenuto. Un ente formatore accreditato in Lombardia, ad esempio, non può erogare corsi in Veneto senza ottenere un accreditamento specifico in quella Regione. Gli attestati di formazione, invece, se emessi in conformità all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale. Un soggetto formatore nazionale deve accreditarsi in ogni Regione? Sì. I soggetti formatori che intendono operare in più Regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna di esse. Fanno eccezione i soggetti formatori “di diritto” individuati dall’Accordo (organismi paritetici, associazioni datoriali, ordini professionali, ecc.), che possono operare nei rispettivi ambiti di competenza. 📄 Requisiti degli attestati di formazione Quali sono i contenuti obbligatori dell’attestato? L’Accordo 59/2025 elenca i requisiti minimi: Denominazione del soggetto formatore Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale) Tipologia di corso con riferimento normativo e durata Modalità di erogazione del corso Firma del legale rappresentante o suoi incaricati (preferibilmente digitale) Data e luogo È obbligatorio inserire la firma del docente o il codice ATECO? No a entrambi. La firma del docente o del responsabile del progetto formativo può essere inserita come elemento aggiuntivo facoltativo. Allo stesso modo, il codice ATECO non è obbligatorio nell’attestato, ma può essere aggiunto come informazione integrativa. 📋 Organizzazione dei corsi e classificazione ATECO È possibile organizzare corsi con aziende di settori ATECO diversi? Sì, a determinate condizioni. Il percorso formativo deve essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali. È possibile raggruppare partecipanti di settori diversi all’interno della stessa classe di rischio, purché: I partecipanti svolgano mansioni comparabili Siano garantiti contenuti formativi coerenti con i rischi specifici I corsi interaziendali restano ammessi a condizione che vi sia reale omogeneità tra mansioni e rischi dei lavoratori coinvolti. 🎓 Credito formativo e validità dei corsi Il credito formativo ha una scadenza massima? Sì. La validità del credito formativo per i corsi abilitanti non può superare i 10 anni. Questa regola si applica a tutte le figure coinvolte, inclusi i datori di lavoro RSPP e gli addetti alla gestione delle emergenze. Cosa succede se l’aggiornamento è tardivo ma entro i 10 anni? Entro il termine dei 10 anni, anche un aggiornamento tardivo consente di tornare a esercitare la funzione. Superato il limite decennale, il titolo perde completamente efficacia e il corso deve essere ripetuto integralmente. ⚠️ Attenzione: superati i 10 anni senza aggiornamento, non basta un semplice corso di aggiornamento — serve rifare l’intero percorso formativo. La formazione pregressa è riconosciuta? I percorsi svolti in vigenza dei precedenti Accordi (2011, 2012) sono riconosciuti con credito formativo totale. Per le nuove tipologie di attrezzature (carroponte, CMM, raccogli-frutta), il riconoscimento è possibile solo se i contenuti sono integralmente conformi al nuovo Accordo. In caso contrario, il corso deve essere ripetuto per intero — non è ammessa integrazione parziale. ⏰ Tempistiche della formazione È ancora possibile completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione? No. La formazione deve essere erogata contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, al cambio mansione o all’introduzione di nuove attrezzature (art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008). La possibilità dei 60 giorni, prevista in via transitoria dal precedente Accordo 2011, non è più applicabile. 👷 Formazione del preposto Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto? L’aggiornamento è ora biennale (ogni 2 anni), con durata minima di 6 ore, come previsto dall’art. 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008. 👉 Approfondisci: Formazione preposti — novità 2025 Entro quando deve aggiornarsi un preposto formato prima del 19 maggio 2023? I preposti che hanno frequentato il corso da più di 2 anni rispetto al 19 maggio 2025 devono effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi, ossia entro il 19 maggio 2026. E se il preposto si è formato tra il 19 maggio 2023 e il 19 maggio 2025? Si applica la nuova periodicità biennale calcolata a partire dal 19 maggio 2025 (data di entrata in vigore dell’Accordo). 👔 Formazione del datore di lavoro Chi ha fatto il corso Dirigenti deve rifare il corso Datore di Lavoro? No. Chi ha frequentato il corso Dirigenti (16 ore) ed assume successivamente il ruolo di datore di lavoro è esonerato dal corso DDL. Dovrà semplicemente effettuare l’aggiornamento quinquennale. Il corso Datore di Lavoro può essere svolto in e-learning? No. La formazione del DDL è ammessa in modalità online solo tramite videoconferenza sincrona. L’e-learning asincrono non è consentito. 💻 Modalità di erogazione: e-learning e videoconferenza Quando è ammessa la videoconferenza sincrona? La videoconferenza sincrona è ammessa per la parte teorica dei corsi. Non è consentita nei casi in cui siano previste esercitazioni pratiche. Per la formazione sulle attrezzature e per gli ambienti confinati è richiesto lo svolgimento integrale in presenza. L’aggiornamento sulle attrezzature può essere fatto in videoconferenza? No. Sia la formazione iniziale sia l’aggiornamento per le attrezzature devono svolgersi esclusivamente in presenza fisica. Non è consentito l’uso di videoconferenza sincrona né di e-learning. 🔧 Formazione sulle attrezzature di lavoro Quali nuove attrezzature sono state introdotte? Il nuovo Accordo introduce percorsi obbligatori per: Carroponte — modulo teorico-tecnico + modulo pratico (le gru a bandiera NON sono incluse) Caricatore per movimentazione materiali (CMM) — 8 ore, aggiornamento quinquennale Macchine raccogli-frutta (CRF) — 8 ore, aggiornamento quinquennale di 4 ore I corsi su carroponte o CMM fatti prima dell’Accordo sono validi? Solo se i contenuti sono integralmente conformi al nuovo Accordo 59/2025. Il riconoscimento non è parziale: se manca anche solo una parte dei contenuti, non è prevista integrazione — il corso va ripetuto per intero. La verifica finale per le attrezzature deve essere individuale? Sì. La prova

Linee Guida 2025: Novità su RCP e Emergenze Cardiovascolari (ECC)

L’American Heart Association (AHA) ha pubblicato la Sintesi delle Linee Guida 2025 per la Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) e il trattamento delle Emergenze Cardiovascolari (ECC). Questo aggiornamento rappresenta una revisione completa basata sulle più recenti evidenze scientifiche, con l’obiettivo di aumentare la sopravvivenza, migliorare la qualità delle cure e promuovere una maggiore equità sanitaria. 1 Un’unica Catena della Sopravvivenza per adulti e bambini Una delle innovazioni più rilevanti è l’introduzione di un’unica “Catena della Sopravvivenza”, valida per: Arresto cardiaco intraospedaliero (IHCA) Arresto cardiaco extraospedaliero (OHCA) Pazienti adulti e pediatrici Questo modello unificato enfatizza prevenzione, preparazione, intervento precoce e recupero a lungo termine del sopravvissuto. 2 Etica ed equità nelle cure di emergenza Le Linee Guida AHA 2025 dedicano un capitolo specifico all’etica nella rianimazione, basata su quattro principi fondamentali: beneficenza, non maleficenza, rispetto dell’autonomia e giustizia. Punti chiave Equità sanitaria: necessità di eliminare le disparità nel trattamento dell’arresto cardiaco legate a fattori sociali ed economici. Decisioni condivise: quando possibile, il percorso terapeutico deve rispettare i valori e gli obiettivi del paziente. 3 Aggiornamenti nel Supporto Vitale di Base (BLS) Le procedure di Basic Life Support (BLS) sono state aggiornate per rendere l’intervento più rapido ed efficace. 🫁 Ostruzione vie aeree da corpo estraneo Adulti e bambini: 5 pacche dorsali + 5 spinte addominali Lattanti: 5 pacche dorsali + 5 spinte toraciche 💊 Naloxone e overdose da oppioidi Accesso al naloxone auspicato al pari dei DAE ❌ Le spinte addominali restano controindicate nei lattanti. ✅ Per ridurre l’esitazione nel soccorso femminile, è considerato ragionevole spostare il reggiseno invece di rimuoverlo completamente durante l’uso del DAE. 4 Supporto Vitale Pediatrico e Neonatale 👶 Rianimazione neonatale Ventilazione efficace come priorità assoluta Clampaggio ritardato del cordone ombelicale ≥ 60 secondi (neonati che non necessitano rianimazione immediata) 🤲 RCP nel lattante ❌ Non più raccomandata la tecnica delle “2 dita” ✅ Palmo di una mano o tecnica dei due pollici con mani a cerchio ⏱️ Continuità delle compressioni: pause durante la RCP pediatrica inferiori a 10 secondi. 5 Trattamento post-arresto cardiaco e recupero La rianimazione non termina con il ROSC (Return of Spontaneous Circulation). Raccomandazioni principali Pressione arteriosa media (MAP) ≥ 65 mmHg negli adulti Controllo della temperatura corporea per almeno 36 ore nei pazienti non responsivi Supporto psicologico: valutazione del disagio emotivo di sopravvissuti e caregiver prima della dimissione 6 Formazione RCP: tecnologia e innovazione Le Linee Guida AHA 2025 aggiornano anche la scienza della formazione. ✅ Dispositivi di feedback fortemente raccomandati durante l’addestramento. ⚠️ Realtà Virtuale (VR): utile per la teoria, ma non indicata per l’apprendimento delle abilità pratiche di RCP. 📚 Formazione precoce: raccomandato insegnare la RCP anche ai bambini sotto i 12 anni. 🩺 Conclusione Le Linee Guida AHA 2025 su RCP ed ECC non sono solo un aggiornamento tecnico, ma un vero cambiamento culturale. Dalla rianimazione neonatale al supporto psicologico post-arresto cardiaco, ogni anello della Catena della Sopravvivenza è essenziale per salvare più vite e migliorare la qualità dell’assistenza. Vuoi approfondire? Scarica il documento completo delle Linee Guida AHA 2025 o contattaci per organizzare un corso di aggiornamento RCP/BLSD. 📄 Scarica le Linee Guida 📧 formazione@ghiroacademy.it 📞 0332 804760

FORMAZIONE SICUREZZA ENTRO 30 GIORNI: Settori interessati

La formazione obbligatoria dei neoassunti, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, è al centro di un’importante novità normativa introdotta con la conversione in legge del D.L. 159/2025 – Decreto Salute e Sicurezza. 🔄 Cosa cambia La legge di conversione del D.L. 159/2025 ha modificato l’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, introducendo una maggiore elasticità nei tempi di adempimento degli obblighi formativi per i nuovi assunti. La disposizione si applica in particolare a: Aziende turistico-ricettive Addetti alla somministrazione di alimenti e bevande ⏳ I nuovi tempi per la formazione Prima della modifica La formazione generale e specifica doveva essere completata, o almeno avviata, contestualmente all’assunzione e comunque prima dell’effettivo svolgimento delle mansioni operative. Oggi Grazie all’art. 1-bis del D.L. 159/2025, le aziende dispongono di 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro per completare il percorso di formazione e addestramento obbligatorio. 💡 Questa novità rappresenta un supporto concreto alla gestione delle assunzioni “last minute”, tipiche dei picchi stagionali nel settore turistico. ⚖️ Obblighi del datore di lavoro per i neoassunti È importante sottolineare che la nuova normativa non elimina gli obblighi di tutela del lavoratore. Durante il periodo transitorio il datore di lavoro deve comunque: Garantire condizioni minime di sicurezza Fornire informazioni sui rischi presenti Vigilare sull’attività svolta Programmare la formazione obbligatoria dei neoassunti entro i termini previsti ✅ La proroga concessa consente una migliore organizzazione dei corsi certificati, senza ridurre il livello di protezione dei lavoratori. 🚀 Un’opportunità per le imprese La nuova disciplina sulla formazione obbligatoria neoassunti riduce il rischio di sanzioni nelle fasi di avvio del rapporto di lavoro e favorisce una gestione più sostenibile delle risorse umane, mantenendo al centro la sicurezza e la prevenzione. Hai bisogno di supporto? Organizza con Ghiro Academy la formazione obbligatoria dei tuoi neoassunti entro i termini previsti dalla legge. 📧 formazione@ghiroacademy.it 📞 0332 804760 👉 Contattaci