FAQ ACCORDO STATO REGIONI 2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le FAQ ufficiali sull’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, elaborate da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni. In questa guida abbiamo raccolto e organizzato per tema le domande più rilevanti, con risposte chiare e operative per aziende, datori di lavoro, enti formatori e professionisti della sicurezza. 🔄 Guida aggiornata al 16 ottobre 2026, con le precisazioni delle FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 e le scadenze ormai decorse del periodo transitorio. 🏛️ Accreditamento degli enti formatori L’accreditamento regionale è valido su tutto il territorio nazionale? No. L’accreditamento ha valenza esclusivamente territoriale: è valido solo nella Regione o Provincia autonoma in cui è stato ottenuto. Un ente formatore accreditato in Lombardia, ad esempio, non può erogare corsi in Veneto senza ottenere un accreditamento specifico in quella Regione. Gli attestati di formazione, invece, se emessi in conformità all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale. Un soggetto formatore nazionale deve accreditarsi in ogni Regione? Sì. I soggetti formatori che intendono operare in più Regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna di esse. Fanno eccezione i soggetti formatori “di diritto” individuati dall’Accordo (organismi paritetici, associazioni datoriali, ordini professionali, ecc.), che possono operare nei rispettivi ambiti di competenza. 📄 Requisiti degli attestati di formazione Quali sono i contenuti obbligatori dell’attestato? L’Accordo 59/2025 elenca i requisiti minimi: Denominazione del soggetto formatore Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale) Tipologia di corso con riferimento normativo e durata Modalità di erogazione del corso Firma del legale rappresentante o suoi incaricati (preferibilmente digitale) Data e luogo È obbligatorio inserire la firma del docente o il codice ATECO? No a entrambi. La firma del docente o del responsabile del progetto formativo può essere inserita come elemento aggiuntivo facoltativo. Allo stesso modo, il codice ATECO non è obbligatorio nell’attestato, ma può essere aggiunto come informazione integrativa. 📋 Organizzazione dei corsi e classificazione ATECO È possibile organizzare corsi con aziende di settori ATECO diversi? Sì, a determinate condizioni. Il percorso formativo deve essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali. È possibile raggruppare partecipanti di settori diversi all’interno della stessa classe di rischio, purché: I partecipanti svolgano mansioni comparabili Siano garantiti contenuti formativi coerenti con i rischi specifici I corsi interaziendali restano ammessi a condizione che vi sia reale omogeneità tra mansioni e rischi dei lavoratori coinvolti. 🎓 Credito formativo e validità dei corsi Il credito formativo ha una scadenza massima? Sì. La validità del credito formativo per i corsi abilitanti non può superare i 10 anni. Questa regola si applica a tutte le figure coinvolte, inclusi i datori di lavoro RSPP e gli addetti alla gestione delle emergenze. Cosa succede se l’aggiornamento è tardivo ma entro i 10 anni? Entro il termine dei 10 anni, anche un aggiornamento tardivo consente di tornare a esercitare la funzione. Superato il limite decennale, il titolo perde completamente efficacia e il corso deve essere ripetuto integralmente. ⚠️ Attenzione: superati i 10 anni senza aggiornamento, non basta un semplice corso di aggiornamento — serve rifare l’intero percorso formativo. La formazione pregressa è riconosciuta? I percorsi svolti in vigenza dei precedenti Accordi (2011, 2012) sono riconosciuti con credito formativo totale. Per le nuove tipologie di attrezzature (carroponte, CMM, raccogli-frutta), il riconoscimento è possibile solo se i contenuti sono integralmente conformi al nuovo Accordo. In caso contrario, il corso deve essere ripetuto per intero — non è ammessa integrazione parziale. ⏰ Tempistiche della formazione È ancora possibile completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione? No. La formazione deve essere erogata contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, al cambio mansione o all’introduzione di nuove attrezzature (art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008). La possibilità dei 60 giorni, prevista in via transitoria dal precedente Accordo 2011, non è più applicabile. 👷 Formazione del preposto Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto? L’aggiornamento è ora biennale (ogni 2 anni), con durata minima di 6 ore, come previsto dall’art. 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008. 👉 Approfondisci: Formazione preposti — novità 2025 Entro quando deve aggiornarsi un preposto formato prima del 19 maggio 2023? I preposti che hanno frequentato il corso da più di 2 anni rispetto al 19 maggio 2025 devono effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi, ossia entro il 19 maggio 2026. ⚠️ Termine scaduto: il preposto che non ha ancora effettuato l’aggiornamento deve provvedere senza ulteriore ritardo. E se il preposto si è formato tra il 19 maggio 2023 e il 19 maggio 2025? Si applica la nuova periodicità biennale calcolata a partire dal 19 maggio 2025 (data di entrata in vigore dell’Accordo). La formazione del preposto può essere svolta in e-learning? No. Per il preposto l’e-learning è escluso, sia per il corso sia per l’aggiornamento. Sono ammesse solo la presenza fisica e la videoconferenza sincrona, quest’ultima equiparata alla presenza per la sola parte teorica. 👔 Formazione del datore di lavoro Chi ha fatto il corso Dirigenti deve rifare il corso Datore di Lavoro? No. Il corso Dirigenti (16 ore) svolto secondo l’Accordo 2011 costituisce credito formativo per il corso DDL: chi lo ha frequentato e assume successivamente il ruolo di datore di lavoro non deve ripetere il percorso. Dovrà semplicemente effettuare l’aggiornamento quinquennale. Il corso Datore di Lavoro può essere svolto in e-learning? Sì. Il corso del datore di lavoro e il relativo aggiornamento possono essere svolti in presenza fisica, in videoconferenza sincrona o in e-learning, purché la piattaforma rispetti i requisiti tecnici previsti dall’Accordo. Entro quando i datori di lavoro già in carica devono frequentare il corso? Entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, cioè entro maggio 2027. Il corso ha una durata minima di 16 ore e prevede un aggiornamento quinquennale di 6 ore. Il modulo aggiuntivo “cantieri” riguarda tutti i datori di lavoro? No. Il modulo cantieri è previsto solo per i datori di lavoro e i dirigenti dell’impresa affidataria. Anche per questo modulo vale un periodo transitorio di 24 mesi, trascorso il quale il percorso dovrà essere conforme ai contenuti dell’Accordo.
Formazione preposti – Novità 2025

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, cambiano le modalità e i tempi della formazione obbligatoria per i Preposti, figure fondamentali nella sicurezza sul lavoro. 🔄 Cosa cambia con il nuovo accordo? Il 2025 introduce importanti aggiornamenti per garantire una formazione più efficace e un aggiornamento costante delle competenze dei Preposti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza all’interno delle aziende. ⏱️ Durata e modalità della formazione 📘 Formazione iniziale Corso base della durata di 12 ore. 🔁 Aggiornamento Obbligatorio ogni 2 anni, con una durata di 6 ore. ⚠️ Modalità di erogazione: la formazione può essere svolta solo in presenza oppure tramite videoconferenza sincrona, per garantire un’interazione diretta e immediata tra docente e partecipanti. Non è ammesso l’e-learning. 📅 Scadenze da rispettare Formazione completata prima del 24 maggio 2023 Il nuovo aggiornamento va effettuato entro il 24 maggio 2026. Formazione completata dopo il 24 maggio 2023 Aggiornamento entro 2 anni dalla data di completamento del corso. ⚠️ Attenzione: se sono trascorsi più di 2 anni dall’ultima formazione, l’aggiornamento è già scaduto e deve essere effettuato con urgenza. Come organizzare l’aggiornamento? Ghiro Academy offre corsi di formazione conformi al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, in presenza o in videoconferenza sincrona, con docenti esperti e materiali aggiornati. Contattaci per organizzare il tuo aggiornamento e scoprire le prossime date dei corsi: 📧 formazione@ghiroacademy.it 📞 0332 804760 👉 Contattaci
Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

L’Accordo Unico Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, è la nuova normativa di riferimento per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sostituisce e accorpa gli accordi del 2011, 2012 e 2016, stabilendo nuove durate dei corsi, modalità di svolgimento e scadenze per tutti i percorsi formativi obbligatori. 🗓️ Periodo transitorio: fino al 24 maggio 2026 è ancora possibile svolgere corsi secondo le regole precedenti. 🆕 Novità principali dell’Accordo Stato-Regioni Sicurezza 2025 1 Aumento ore Preposti Il corso passa da 8 a 12 ore obbligatorie, con aggiornamento ogni 2 anni invece di 5. 2 Riduzione ore Dirigenti La formazione scende da 16 a 12 ore, mantenendo l’aggiornamento quinquennale. 3 Corso DDL RSPP unificato Diventa un corso unico di 8 ore, eliminando la distinzione per livello di rischio. 4 Stop e-learning Preposti Eliminata la possibilità di erogare corso base e aggiornamento in e-learning. 5 Nuovo corso Datori di Lavoro 16 ore obbligatorie per chi non è RSPP DL, da completare entro 24 mesi. 6 Nuovo modulo Pesca Introdotto il modulo B-SP2, specifico per il settore pesca e separato da agricoltura. 7 Modulo Cantieri Dirigenti Nuovo modulo di 6 ore per dirigenti e datori di lavoro nel settore edile. 8 Scadenze stringenti Ambienti confinati e formazione attrezzature: obbligo entro aprile 2026. 📊 Tabella riepilogativa delle ore di formazione Prima di entrare nel dettaglio di ogni figura, ecco un quadro sintetico delle durate previste dal nuovo Accordo. * Obbligatorio per i Datori di Lavoro che non sono RSPP DL o non hanno mai fatto il corso RSPP. Figura Corso base Aggiornamento E-learning corso base Formazione Generale Lavoratori 4 ore 6 ore / 5 anni Sì Formazione Specifica Lavoratori 4 / 8 / 12 ore 6 ore / 5 anni Solo rischio basso Preposti 12 ore 6 ore / 2 anni No Dirigenti 12 ore 6 ore / 5 anni Sì Datore di Lavoro* 16 ore 6 ore / 5 anni Sì DDL RSPP 8 ore 8 ore / 5 anni No 👷 Formazione Lavoratori: durata e modalità per livello di rischio Formazione Generale (4 ore) La formazione base mantiene la durata di 4 ore, con validità come credito formativo permanente. Verifica di apprendimento tramite test minimo 30 domande o colloquio; verifica di efficacia dopo 6-12 mesi. Formazione Specifica per livello di rischio La parte specifica varia in base alla classificazione ATECO del settore aziendale (Allegato IV). L’e-learning per rischio medio e alto resta possibile solo se previsto da un progetto formativo regionale. Livello di rischio Durata Presenza Videoconferenza E-learning Rischio basso 4 ore ✔ ✔ Sì Rischio medio 8 ore ✔ ✔ Solo progetto regionale Rischio alto 12 ore ✔ ✔ Solo progetto regionale Aggiornamento Frequenza: 6 ore ogni 5 anni Modalità: presenza, videoconferenza, e-learning Verifica: test minimo 10 domande 🧑🏭 Corso Preposti Sicurezza 2025: le nuove regole 📘 Formazione Base (12 ore) Aumentate da 8. Prerequisito: formazione lavoratori completata. Modalità: presenza, videoconferenza. Verifica: test 30 domande o colloquio. 🔄 Aggiornamento biennale 6 ore ogni 2 anni (non più 5). Chi ha formazione > 2 anni deve aggiornarsi entro 12 mesi. ⚠️ Attenzione: dal 2025 non è più possibile erogare il corso base né l’aggiornamento Preposti in modalità e-learning: solo presenza o videoconferenza sincrona. 🧑💼 Formazione Dirigenti per la sicurezza Corso Base (12 ore) Durata ridotta da 16 a 12 ore. Modalità: presenza, videoconferenza, e-learning. Verifica: test 30 domande o colloquio. Modulo aggiuntivo Cantieri 6 ore supplementari per chi opera nei cantieri temporanei o mobili, valide anche ai fini dell’art. 97 comma 3-ter D.Lgs. 81/08. Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni, erogabili anche tramite seminari e convegni oltre alle modalità standard. 🏢 Datore di Lavoro: formazione obbligatoria 2025 Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di un obbligo formativo generalizzato per i datori di lavoro, anche quando non ricoprono il ruolo di RSPP. Corso Base (16 ore) Scadenza: entro 24 mesi (aprile 2027) Modalità: presenza, videoconferenza, e-learning Verifica: test 30 domande ⚠️ Importante: il corso diventa obbligatorio per tutti i datori di lavoro che non hanno mai fatto il corso RSPP o non ricoprono il ruolo di RSPP DL. 🏗️ Modulo Cantieri 6 ore aggiuntive per il settore edile, valide ai fini dell’art. 97 comma 3-ter. 🆓 Esonero Per chi ha già formazione DDL RSPP pregressa valida o ricopre attualmente il ruolo di RSPP. 📑 DDL RSPP 2025: corso unificato e moduli integrativi Il corso Datore di Lavoro RSPP viene semplificato: un unico modulo di 8 ore sostituisce la precedente distinzione per livello di rischio. Modalità: presenza, videoconferenza (corso base non erogabile in e-learning) Aggiornamento: 8 ore ogni 5 anni, anche tramite convegni 🛡️ RSPP e ASPP: percorso formativo completo 2025 Struttura modulare Modulo A: 28 ore (base per RSPP e ASPP) Modulo B comune: 48 ore (obbligatorio) Modulo C: 24 ore (solo per RSPP) Aggiornamento ASPP: 20 ore ogni 5 anni RSPP: 40 ore ogni 5 anni 🦺 Coordinatori Sicurezza Cantieri: 120 ore di formazione Modulo Giuridico: 28 ore (e-learning consentito) Modulo Tecnico: 52 ore (e-learning consentito) Modulo Metodologico: 16 ore (e-learning consentito) Parte Pratica: 24 ore (solo presenza/videoconferenza) Aggiornamento: 40 ore ogni 5 anni, verifica tramite test minimo 10 domande. 🕳️ Formazione Ambienti Confinati: obbligatoria dal 2025 Modulo Giuridico-Tecnico: 4 ore Modulo Pratico: 8 ore Verifica: test 30 domande + prova pratica ⚠️ Scadenza: la formazione per ambienti confinati va completata entro aprile 2026. 🖥️ Modalità di erogazione: presenza, e-learning, videoconferenza ✅ Erogabili in e-learning Lavoratori (tutti i livelli), Dirigenti, Datori di lavoro, RSPP/ASPP, Coordinatori, Ambienti confinati. ❌ NON erogabili in e-learning Preposti (base e aggiornamento), DDL RSPP (corso base), Lavoratori rischio medio/alto (salvo progetti regionali). La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza per quasi tutti i corsi. Seminari e convegni restano validi solo per gli aggiornamenti di Dirigenti, Datori di lavoro, DDL RSPP, RSPP/ASPP, Coordinatori e Ambienti confinati. 📅 Calendario scadenze formazione sicurezza 2025-2027 17 aprile 2025 Entrata in vigore dell’Accordo. Entro 12 mesi Aggiornamento preposti con formazione superiore a 2 anni. Aprile 2026 Formazione ambienti confinati e