La Regione Lombardia ha introdotto un’importante riforma per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rafforzare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Con la Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, cambiano le regole per l’erogazione dei corsi di formazione previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Ecco una guida completa su cosa cambia per i soggetti formatori, le aziende e i datori di lavoro.
1. Il Nuovo Elenco Regionale dei Soggetti Formatori
Per garantire standard qualitativi elevati, la normativa istituisce un elenco regionale ufficiale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza. Solo l’iscrizione a questo elenco abiliterà all’erogazione dei corsi validi sul territorio lombardo.
L’elenco è suddiviso in tre specifiche sezioni:
- Sezione I (Soggetti Istituzionali): Iscritti di diritto. Comprende enti come ASST, AREU, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia.
- Sezione II (Soggetti Accreditati): Enti già accreditati al sistema regionale di istruzione, che devono dimostrare requisiti stringenti.
- Sezione III (Altri Soggetti): Altri formatori previsti dall’Accordo Stato-Regioni.
I requisiti per l’iscrizione nelle sezioni II e III includono:
- Un’esperienza pregressa di almeno tre anni nel settore della formazione sulla sicurezza (salvo alcune eccezioni specifiche per la formazione dei lavoratori).
- Non essere sottoposti a liquidazione giudiziale o procedure concorsuali.
- Non aver ricevuto sanzioni per gravi violazioni nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione.
2. Piattaforma Informatica e Obblighi di Tracciamento
Il cuore della L.R. 4/2026 è la digitalizzazione e il controllo. Verrà creata un’apposita piattaforma informatica regionale per tracciare tutti i corsi di formazione. Le ATS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro avranno accesso diretto a questa piattaforma per programmare le ispezioni.
Sia i soggetti formatori sia i datori di lavoro che erogano direttamente la formazione ai propri dipendenti avranno nuovi obblighi tassativi:
- Comunicazione di Avvio: Inserire sulla piattaforma la comunicazione di avvio di ogni corso, specificando il calendario e l’elenco degli allievi.
- Comunicazione di Conclusione: Segnalare la fine del corso entro 30 giorni dal suo termine.
- Rilascio degli Attestati: Gli attestati di formazione avranno validità legale solo se generati direttamente dalla nuova piattaforma informatica.
3. Le Nuove Sanzioni per chi non rispetta le regole
Le sanzioni, erogate dalle ATS, sono state inasprite per scoraggiare la formazione non a norma o “fittizia”. Ecco le multe previste per i trasgressori:
- Da 5.000 € a 30.000 € per chi eroga corsi di formazione senza essere iscritto all’elenco regionale. A questo si aggiunge il divieto di iscrizione all’elenco fino a 12 mesi.
- Da 500 € a 3.000 € per ogni singolo corso per il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di avvio o fine corso sulla piattaforma. Inoltre, è prevista la sospensione dall’elenco regionale fino a 6 mesi.
- Da 100 € a 600 € per ogni attestato rilasciato senza utilizzare la piattaforma informatica. Tali attestati saranno considerati non validi.
Come verranno impiegati i proventi delle multe?
La Regione ha stabilito che i fondi derivanti da queste sanzioni non andranno dispersi, ma verranno reinvestiti. In particolare, finanzieranno attività di formazione del personale, iniziative di sensibilizzazione della popolazione, studi e ricerche sul tema della sicurezza, oltre a coprire i costi di gestione della piattaforma informatica stessa.
Nota per l’adeguamento: Le disposizioni operative su iscrizioni e piattaforma entreranno gradualmente in vigore a seguito delle relative delibere della Giunta Regionale, previste entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Si consiglia a tutti i datori di lavoro e agli enti di formazione di iniziare a verificare i propri requisiti per non farsi trovare impreparati.